COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 12/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO TERZA CATEGORIA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TARANTO Gara: A.S. GIOVENTU MARTINA – A.S.D. UNITED MOTTOLA del 20 gennaio 2008 (Reclamo della Società A.S.D. UNITED MOTTOLA In opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 33 in data 24.1.2008 della Delegazione Provinciale di Taranto).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 12/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO TERZA CATEGORIA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TARANTO Gara: A.S. GIOVENTU MARTINA - A.S.D. UNITED MOTTOLA del 20 gennaio 2008 (Reclamo della Società A.S.D. UNITED MOTTOLA In opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 33 in data 24.1.2008 della Delegazione Provinciale di Taranto). Esaminati gli atti ufficiali ; letto il reclamo a margine citato ; udito il rappresentante; vista la nota della Procura Federale della F.I.G.C. del 9 gennaio 2009 (prot. n. 3552clp) con cui è stata disposta la restituzione e “la trasmissione degli atti alla Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Puglia per il seguito di competenza .......”; vista la relazione del collaboratore della Procura Federale del 6 novembre 2008; esperite indagini; considerato che la rissa venutasi a creare tra calciatori, dirigenti e sostenitori delle due squadre, nell’intervallo tra il primo ed il secondo tempo della gara succitata, è ascrivibile ad entrambe le società ed ai loro tesserati e sostenitori, a nulla rilevando la maggiore o minore responsabilità delle stesse nella produzione di quanto riportato dall’arbitro nel suo rapporto di gara e successivi supplementi chiarificatori; considerato altresì che la decisione del direttore di gara fu sollecitata dalle forze dell’ordine fatte intervenire con urgenza e fu “riferita ai capitani e con gli stessi concordata” (così come testualmente riferito dal direttore di gara nel suo supplemento di rapporto del 20 febbraio 2008); tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia a scioglimento della riserva di cui alla delibera del Comunicato Ufficiale 46 del 13 marzo 2008 D E L I B E R A respingersi il reclamo della società A.S.D. UNITED MOTTOLA e per l’effetto addebitarsi la tassa sul conto della reclamante.
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