COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 12/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO TERZA CATEGORIA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TARANTO Gara: A.S. GIOVENTU MARTINA – A.S.D. UNITED MOTTOLA del 20 gennaio 2008 (Reclamo della Società A.S.D. UNITED MOTTOLA In opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 33 in data 24.1.2008 della Delegazione Provinciale di Taranto).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 49 del 12/02/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TARANTO
Gara: A.S. GIOVENTU MARTINA - A.S.D. UNITED MOTTOLA del 20 gennaio 2008 (Reclamo della
Società A.S.D. UNITED MOTTOLA In opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice
Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato
Ufficiale n. 33 in data 24.1.2008 della Delegazione Provinciale di Taranto).
Esaminati gli atti ufficiali ;
letto il reclamo a margine citato ;
udito il rappresentante;
vista la nota della Procura Federale della F.I.G.C. del 9 gennaio 2009 (prot. n. 3552clp) con cui è stata
disposta la restituzione e “la trasmissione degli atti alla Commissione Disciplinare Territoriale del
Comitato Regionale Puglia per il seguito di competenza .......”;
vista la relazione del collaboratore della Procura Federale del 6 novembre 2008;
esperite indagini;
considerato che la rissa venutasi a creare tra calciatori, dirigenti e sostenitori delle due squadre,
nell’intervallo tra il primo ed il secondo tempo della gara succitata, è ascrivibile ad entrambe le società
ed ai loro tesserati e sostenitori, a nulla rilevando la maggiore o minore responsabilità delle stesse
nella produzione di quanto riportato dall’arbitro nel suo rapporto di gara e successivi supplementi
chiarificatori;
considerato altresì che la decisione del direttore di gara fu sollecitata dalle forze dell’ordine fatte
intervenire con urgenza e fu “riferita ai capitani e con gli stessi concordata” (così come testualmente
riferito dal direttore di gara nel suo supplemento di rapporto del 20 febbraio 2008);
tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia a scioglimento della riserva di cui
alla delibera del Comunicato Ufficiale 46 del 13 marzo 2008
D E L I B E R A
respingersi il reclamo della società A.S.D. UNITED MOTTOLA e per l’effetto addebitarsi la tassa sul
conto della reclamante.
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