COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 19/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE Gara: A.S.D. SOCCER MODUGNO – A.S.D. EUROPA GRUMESE del 25 gennaio 2009 (Reclamo della società A.S.D. SOCCER MODUGNO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per squalifica del campo di n. 2 gare a porte chiuse, del dirigente ABBONDANZA Giuseppe, allenatore DE GREGORIO ROBERTO e i calciatori PARTIPILO Gianluca, GLORIOSO Salvatore, DE ANTONIS Luigi e CONESE Gianfranco di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 47 in data 29.1.2009 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 19/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE Gara: A.S.D. SOCCER MODUGNO - A.S.D. EUROPA GRUMESE del 25 gennaio 2009 (Reclamo della società A.S.D. SOCCER MODUGNO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per squalifica del campo di n. 2 gare a porte chiuse, del dirigente ABBONDANZA Giuseppe, allenatore DE GREGORIO ROBERTO e i calciatori PARTIPILO Gianluca, GLORIOSO Salvatore, DE ANTONIS Luigi e CONESE Gianfranco di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 47 in data 29.1.2009 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; udito il rappresentante della ricorrente; esperite indagini; sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; considerato che sulla base degli elementi acquisiti al processo, pur confermandosi la rilevanza del comportamento dei dirigenti e dei sostenitori della società A.S.D. SOCCER MODUGNO, che hanno costituito una pericolosa situazione di disagio dell’arbitro e dei suoi collaboratori; ritenuto tuttavia che nessuna sostanziale grave conseguenza ha subito la terna arbitrale per cui può accedersi ad una modificazione della sanzione inflitta dal primo giudice per cui in aggiunta alla squalifica al campo di gioco a porte chiuse già scontata, si ritiene equa l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 1000,00 (in sostituzione della seconda giornata di squalifica a porte chiuse inflitta dal primo giudice), confermarsi nel resto le impugnate decisioni sia perché i fatti addebitati al calciatore PARTIPILO Gianluca che all’allenatore DE GREGORIO Roberto non hanno trovato conferma negli atti ufficiali, sia perché le sanzioni inflitte ai calciatori GLORIOSO Salvatore, DE ANTONIS Luigi e CONESE Gianfranco non sono impugnabili ai sensi dell’art. 45 comma 3 lettera a del Codice di Giustizia Sportiva; P.Q.M. D E L I B E R A ridursi la squalifica del campo di gioco a porte chiuse da n. 2 gare a n. 1 gara (già scontata) ed infliggere alla società A.S.D. SOCCER MODUGNO la sanzione di € 1000,00 (così modificata la seconda giornata di squalifica del campo di gioco) confermando nel resto le impugnate decisioni per le motivazioni che precedono; non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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