• Stagione sportiva: 2008/2009
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 50 del 19/02/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
Gara: A.S.D. SOCCER MODUGNO – A.S.D. EUROPA GRUMESE del 25 gennaio 2009 (Reclamo
della società A.S.D. SOCCER MODUGNO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal
Giudice Sportivo a carico della società per squalifica del campo di n. 2 gare a porte chiuse, del dirigente
ABBONDANZA Giuseppe, allenatore DE GREGORIO ROBERTO e i calciatori PARTIPILO Gianluca,
GLORIOSO Salvatore, DE ANTONIS Luigi e CONESE Gianfranco di cui alla delibera riportata sul
Comunicato Ufficiale n. 47 in data 29.1.2009 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 50 del 19/02/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
Gara: A.S.D. SOCCER MODUGNO - A.S.D. EUROPA GRUMESE del 25 gennaio 2009 (Reclamo
della società A.S.D. SOCCER MODUGNO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal
Giudice Sportivo a carico della società per squalifica del campo di n. 2 gare a porte chiuse, del dirigente
ABBONDANZA Giuseppe, allenatore DE GREGORIO ROBERTO e i calciatori PARTIPILO Gianluca,
GLORIOSO Salvatore, DE ANTONIS Luigi e CONESE Gianfranco di cui alla delibera riportata sul
Comunicato Ufficiale n. 47 in data 29.1.2009 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
udito il rappresentante della ricorrente;
esperite indagini;
sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
considerato che sulla base degli elementi acquisiti al processo, pur confermandosi la rilevanza del
comportamento dei dirigenti e dei sostenitori della società A.S.D. SOCCER MODUGNO, che hanno
costituito una pericolosa situazione di disagio dell’arbitro e dei suoi collaboratori;
ritenuto tuttavia che nessuna sostanziale grave conseguenza ha subito la terna arbitrale per cui può
accedersi ad una modificazione della sanzione inflitta dal primo giudice per cui in aggiunta alla
squalifica al campo di gioco a porte chiuse già scontata, si ritiene equa l’applicazione della sanzione
dell’ammenda di € 1000,00 (in sostituzione della seconda giornata di squalifica a porte chiuse inflitta
dal primo giudice), confermarsi nel resto le impugnate decisioni sia perché i fatti addebitati al
calciatore PARTIPILO Gianluca che all’allenatore DE GREGORIO Roberto non hanno trovato
conferma negli atti ufficiali, sia perché le sanzioni inflitte ai calciatori GLORIOSO Salvatore, DE
ANTONIS Luigi e CONESE Gianfranco non sono impugnabili ai sensi dell’art. 45 comma 3 lettera a del
Codice di Giustizia Sportiva;
P.Q.M.
D E L I B E R A
ridursi la squalifica del campo di gioco a porte chiuse da n. 2 gare a n. 1 gara (già scontata) ed
infliggere alla società A.S.D. SOCCER MODUGNO la sanzione di € 1000,00 (così modificata la
seconda giornata di squalifica del campo di gioco) confermando nel resto le impugnate decisioni per le
motivazioni che precedono;
non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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Comunicato Ufficiale N° 50 del 19/02/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
Gara: A.S.D. SOCCER MODUGNO – A.S.D. EUROPA GRUMESE del 25 gennaio 2009 (Reclamo
della società A.S.D. SOCCER MODUGNO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal
Giudice Sportivo a carico della società per squalifica del campo di n. 2 gare a porte chiuse, del dirigente
ABBONDANZA Giuseppe, allenatore DE GREGORIO ROBERTO e i calciatori PARTIPILO Gianluca,
GLORIOSO Salvatore, DE ANTONIS Luigi e CONESE Gianfranco di cui alla delibera riportata sul
Comunicato Ufficiale n. 47 in data 29.1.2009 del Comitato Regionale Puglia)."