COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 19/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: F.C.D. REAL ADELFIA – A.S.D. CALCIO PALO del 25 Gennaio 2009 (Reclamo della società F.C.D. REAL ADELFIA in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori CALABRESE Angelo, COSTANTINI Francesco, TROTTA GIOVANNI, DE FILIPPIS Luigi di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 47 in data 29.1.2009 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 19/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: F.C.D. REAL ADELFIA - A.S.D. CALCIO PALO del 25 Gennaio 2009 (Reclamo della società F.C.D. REAL ADELFIA in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori CALABRESE Angelo, COSTANTINI Francesco, TROTTA GIOVANNI, DE FILIPPIS Luigi di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 47 in data 29.1.2009 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto i reclami a margine citato; udito il rappresentante della ricorrente; esperite indagini; considerato che quanto dedotto dalla reclamante non trova conferma negli atti ufficiali per le gravi infrazioni commesse dai calciatori CALABRESE Angelo della società F.C.D. REAL ADELFIA per cui adeguata si appalesa la sanzione inflitta dal primo giudice che non merita censura; ritenuto che il comportamento del calciatore DE FILIPPIS Luigi può adeguatamente punito con la squalifica di sole 3 giornate di gara mentre vanno confermate le altre punizioni inflitte ai calciatori COSTANTINI Francesco e TROTTA Giovanni entrambi della società F.C.D. REAL ADELFIA (peraltro già scontate) P.Q.M. D E L I B E R A ridursi a 3 giornate effettive di gara la squalifica inflitta al calciatore DE FILIPPIS LUIGI; confermarsi nel resto le impugnate decisioni; non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it