COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 26/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE Gara: POL. POLIMNIA CALCIO – U.S. AUDACE CERIGNOLA del 1 febbraio 2009 (Reclamo della società POL. POLIMNIA CALCIO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 1000,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 48 in data 5/2/2009 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 52 del 26/02/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
Gara: POL. POLIMNIA CALCIO - U.S. AUDACE CERIGNOLA del 1 febbraio 2009 (Reclamo della
società POL. POLIMNIA CALCIO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice
Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 1000,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato
Ufficiale n. 48 in data 5/2/2009 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
esperite indagini;
rilevato che i fatti occorsi (lancio di pietra e sputi nei confronti degli assistenti dell’arbitro nonché frasi
minacciose e offensive da parte di estranei) si appalesano adeguatamente puniti dal primo giudice con
la sanzione dell’ammenda di € 1000,00 che, non merita censura ne riduzione così come richiesta
dalla società reclamante;
PQM;
DELIBERA
respingersi il reclamo proposto dalla società POL. POLIMNIA CALCIO e, per l’effetto addebitarsi la tassa
sul conto della reclamante.
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