COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 26/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. SAN CASSIANO – U.S.D. JUVENTINA del 25 gennaio 2009 (Reclamo della società A.S.D. SAN CASSIANO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 49 in data 12.2.2009 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 26/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. SAN CASSIANO - U.S.D. JUVENTINA del 25 gennaio 2009 (Reclamo della società A.S.D. SAN CASSIANO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 49 in data 12.2.2009 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; rilevato che il reclamo avverso il risultato della gara proposto dalla società A.S.D. SAN CASSIANO non è stato inviato in copia alla controparte ai sensi dell’art. 46 n. 1 Codice di Giustizia Sportiva per cui il reclamo va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 33 n. 9 Codice di Giustizia Sportiva P.Q.M. D E L I B E R A dichiarasi inammissibile il ricorso proposto dalla società A.S.D. SAN CASSIANO e, per l’effetto, addebitarsi la tassa sul conto della reclamante.
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