COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 26/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI Gara: A.S.D. CASAMASSIMA – A.S.D. ARCOBALENO TRIGGIANO del 10 gennaio 2009 (Reclamo della società A.S.D. ARCOBALENO TRIGGIANO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore LOPELLO Donato di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 25 in data 29.1.2009 della Delegazione Provinciale di Bari).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 52 del 26/02/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI
Gara: A.S.D. CASAMASSIMA - A.S.D. ARCOBALENO TRIGGIANO del 10 gennaio 2009 (Reclamo
della società A.S.D. ARCOBALENO TRIGGIANO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato
dal Giudice Sportivo a carico del calciatore LOPELLO Donato di cui alla delibera riportata sul Comunicato
Ufficiale n. 25 in data 29.1.2009 della Delegazione Provinciale di Bari).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto i reclami a margine citato;
esperite indagini;
rilevato che dalla documentazione acquisita al processo il comportamento assunto dal calciatore
LOPELLO Donato sicuramente antisportivo ma non violento, può essere adeguatamente punito con la
squalifica per n. 4 giornate effettive di gara
P.Q.M.
D E L I B E R A
ridursi a n. 4 giornate effettive di gara la squalifica inflitta al calciatore LOPELLO Donato;
non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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