COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 26/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI Gara: A.S.D. SOCCER MODUGNO – A.S.D. FUTURA SANTO SPIRITO del 25 Gennaio 2009. (Reclamo della società A.S.D. SOCCER MODUGNO in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore RUBINO MIRKO, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 47 del 29 Gennaio 2009 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 26/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI Gara: A.S.D. SOCCER MODUGNO - A.S.D. FUTURA SANTO SPIRITO del 25 Gennaio 2009. (Reclamo della società A.S.D. SOCCER MODUGNO in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore RUBINO MIRKO, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 47 del 29 Gennaio 2009 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo così come proposto; sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; Premesso che con ricorso del 4/2/2009 la società A.S.D. SOCCER MODUGNO proponeva reclamo avverso il provvedimento disciplinare riportato dal Comunicato Ufficiale n° 47 del 29 Gennaio 2009 del Comitato Regionale Puglia a carico del suo calciatore RUBINO MIRKO; che nel ricorso la reclamante assumeva che il citato calciatore aveva proferito solo una protesta verbale senza frasi irriguardose escludendo qualsiasi tentativo di violenza; che, inoltre, il calciatore in parola, a fine gara, avrebbe chiesto scusa al direttore di gara aggiungendo poi che il RUBINO MIRKO non è mai stato punito per alcuna infrazione precedente e chiedeva la reclamante riformarsi il provvedimento del Giudice Sportivo con una più equa sanzione. Considerato che dall’interrogatorio dell’arbitro si è avuta la conferma delle frasi irriguardose pronunciate dal calciatore RUBINO MIRKO; che è stato altresì acclarato che il tentativo sospetto che lo stesso calciatore avrebbe rivolto nei confronti dell’arbitro quale gesto di tentare, o fingere di farlo, indirizzando il pugno chiuso della mano destra verso Comunicato Ufficiale n. 52 - pag. 59 di 59 l’arbitro a distanza di tre metri circa, comunque trattenuto da alcuni compagni di squadra, non appare di gravità sanzionatoria nella misura inflitta dal Primo Giudice. Alla stregua di quanto precede, questa Commissione rileva l’opportunità di ridurre la sanzione inflitta dal Primo Giudice adeguandola alla entità dell’infrazione accertata. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA 1) ridursi la sanzione nei confronti del calciatore RUBINO MIRKO a squalifica fino a tutto il 15/5/2009; 2) non addebitarsi la tassa atteso l’esito del reclamo.
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