COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 05/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO TERZA CATEGORIA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA Gara: A.S.D. IMPERIAL FOGGIA – A.S.D. BICCARI del 7 febbraio 2009 (Reclamo della società A.S.D.BICCARI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara; del dirigente FERRIGNO Giuseppe, del massaggiatore RICCIO Leonardo, dell’assistente di parte MARINO Donato e del calciatore DI FRANCO Cesare di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 34 in data 19.2.2009 della Delegazione Provinciale di Foggia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 05/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO TERZA CATEGORIA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA Gara: A.S.D. IMPERIAL FOGGIA - A.S.D. BICCARI del 7 febbraio 2009 (Reclamo della società A.S.D.BICCARI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara; del dirigente FERRIGNO Giuseppe, del massaggiatore RICCIO Leonardo, dell’assistente di parte MARINO Donato e del calciatore DI FRANCO Cesare di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 34 in data 19.2.2009 della Delegazione Provinciale di Foggia). Esaminati gli atti ufficiali; letto i reclami a margine citato; esperite indagini; rilevato che la società, fra gli altri provvedimenti di cui si parlerà oltre, ha reclamato avverso il provvedimento del Giudice Sportivo della perdita della gara con il risultato di 3 - 0 in favore della società A.S.D. IMPERIAL FOGGIA omettendo di notificare copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata, così violando l’art. 46 n. 1 Codice di Giustizia Sportiva per cui questa parte di reclamo va dichiarata inammissibile; ritenuto e considerato che le argomentazioni addotte dalla società reclamante avverso le sanzioni inflitte al dirigente FERRIGNO Giuseppe, del massaggiatore RICCIO Leonardo e dell’assistente di parte MARINO Donato, non appaiono né convincenti né accoglibili per cui vanno confermate le sanzioni inflitte dal primo giudice che si appalesano adeguate al comportamento antisportivo delle parti succitate; ritenuto altresì adeguata al comportamento gravemente antisportivo assunto dal calciatore DI FRANCO Cesare, si appalesa la sanzione della squalifica per n. 4 gare effettive tenuto conto della sua qualità di capitano della A.S.D. BICCARI P.Q.M. D E L I B E R A dichiarare inammissibile il ricorso proposto dalla società A.S.D. BICCARI avverso il risultato della gara e rigettarsi ne resto le impugnate decisioni; addebitarsi la tassa sul conto della reclamante.
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