• Stagione sportiva: 2008/2009
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 53 del 05/03/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
nel procedimento
promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 21/11/2008 (prot. n.2749/1209/pf 07-
08/GR/dl), nei confronti di:
-1) Scaringella Gennaro, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la società A.S.D. Minervino ed
attualmente svincolato;
-2) la Società A.S.D. Minervino;
per rispondere
– il primo della violazione di cui al disposto dell’art.7, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per
aver posto in essere comportamenti antiregolamentari e sportivamente illeciti diretti ad alterare il
risultato della gara del 13/4/2008 tra la U.S.D. Talos Ruvo e l’A.S.D. Minervino;
– la società ASD Minervino per responsabilità oggettiva ex art.4, comma 2, del Codice di
Giustizia Sportiva per i comportamenti antiregolamentari e sportivamente illeciti posti in essere dal
calciatore succitato;
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 53 del 05/03/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
nel procedimento
promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 21/11/2008 (prot. n.2749/1209/pf 07-
08/GR/dl), nei confronti di:
-1) Scaringella Gennaro, calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la società A.S.D. Minervino ed
attualmente svincolato;
-2) la Società A.S.D. Minervino;
per rispondere
- il primo della violazione di cui al disposto dell'art.7, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per
aver posto in essere comportamenti antiregolamentari e sportivamente illeciti diretti ad alterare il
risultato della gara del 13/4/2008 tra la U.S.D. Talos Ruvo e l'A.S.D. Minervino;
- la società ASD Minervino per responsabilità oggettiva ex art.4, comma 2, del Codice di
Giustizia Sportiva per i comportamenti antiregolamentari e sportivamente illeciti posti in essere dal
calciatore succitato;
FATTO
In data 11/4/08, l'allenatore della soc. Talos Ruvo, sig. Gaetano Barione, comunicava telefonicamente al
segretario della Procura Federale, il tentativo di illecito, subito dal portiere della sua squadra sig.
Panebianco Maurizio, da parte del sig. Scaringella Gennaro, (calciatore dell'ASD Minervino), finalizzato
all'alterazione del risultato della gara del Campionato regionale pugliese di “Promozione” - girone A -, che
si sarebbe disputata il successivo 13/4/2008 a Palo del Colle tra le squadre “U.S.D Talos Ruvo” e l'”ASD
Minervino”.
Espletate e concluse le indagini affidate al S. Procuratore Federale avv. Paolo Mormando, la Procura
Federale con la succitata nota del 21/11/08 deferiva a questa Commissione il calciatore Scaringella
Gennaro e la soc. ASD Minervino, per rispondere delle violazioni, come innanzi loro contestate.
Verificata la regolarità delle contestazioni e delle comunicazioni previste dalla procedura de qua, la
Commissione Disciplinare Territoriale Puglia, con lettera racc. a.r. del 19/1/09 disponeva la convocazione
delle parti succitate per l'udienza del 16/2/09 alla quale comparivano:
- l'avv. Paolo Mormando per la Procura Federale;
- il sig. Gennaro Scaringella (calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la soc. ASD Minervino);
- il sig. Schiavo Luigi, Presidente dell'ASD Minervino
Dato atto e lettura delle “deduzioni” scritte, fatte pervenire a questa Commissione il 29/1/09 dalla società
ASD Minervino, nella carenza di richieste istruttorie, il Presidente della Commissione dichiarava chiusa
l'istruttoria dibattimentale e dava la parola all'avv. Mormando, nella sua qualità di S.Procuratore Federale,
il quale dopo breve discussione concludeva chiedendo “.....affermarsi la responsabilità del calciatore
Gennaro Scaringella e per l'effetto infliggersi allo stesso la squalifica per anni tre e per la società ASD
Minervino l'ammenda di €.2.000,00 e n.5 punti di penalizzazione da scontrarsi nell'attuale stagione
sportiva 2008-2009.
Prendeva poi la parola il sig. Luigi Schiavo, presidente dell'ASD Minervino il quale, oltre a riportarsi alle
deduzioni scritte (di cui innanzi è menzione), concludeva chiedendo che “......attesa la estraneità della
società ai fatti contestati, venga adottata la massima clemenza...” (testuale).
Prendeva da ultimo la parola il calciatore Gennaro Scaringella il quale confermava di aver avuto più
colloqui telefonici con il suo ex collega sig.Maurizio Panebianco (portiere della Talos Ruvo) e di avergli
chiesto “........se poteva non impegnarsi più del dovuto per vincere la gara della domenica successiva
contro la mia squadra (ASD Minervino – n.d.r.) aggiungendo altresì che “.........non offrii al Panebianco
alcuna somma di danaro e né gli promisi alcun vantaggio.....”, concludeva pertanto chiedendo: “.....la
massima clemenza” (testuale).
MOTIVI DELLA DECISIONE
La puntuale e completa istruttoria espletata dall'inquirente S.Procuratore Federale avv.Mormando,
(conclusasi con il riconoscimento e le ammissioni del calciatore Scaringella Gennaro), consentono di
ritenere acquisita e non revocabile in alcun modo lin dubbio, la prova del tentativo posto in essere dal
suddetto calciatore Scaringella al fine di ottenere dall'amico Panebianco, (ma calciatore avversario della
Talos Ruvo nell'incontro di calcio che sarebbe stato disputato dopo qualche giorno), un comportamento
finalizzato ad alterare il risultato della gara, onde avvantaggiare (con la vittoria) la squadra dell'ASD
Minervino a danno dell'avversaria Talos Ruvo.
Ne deriva che le argomentazioni addotte dai deferiti innanzi menzionati, a giustificazione dei diversificati
loro comportamenti assunti nella vicenda de qua, lungi dal costituire esimenti delle rispettive
responsabilità, appaiono apprezzabili ai soli fini delle attenuanti generiche ritenute ricorrenti, applicabili
tuttavia nel rispetto del minimo edittale stabilito dal combinato disposto di cui agli artt. 4, 7 e 18 CGS.
Tutto ciò premesso, la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia, in applicazione delle attenuanti
generiche innanzi richiamate.
DELIBERA
- infliggersi al calciatore Scaringella Gennaro la squalifica per la durata di anni tre;
- infliggersi alla ASD Minervino la punizione sportiva di un punto di penalizzazione in
classifica, da scontrarsi nell'attuale stagione sportiva 2008 – 2009.
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CAMPIONATO DI PROMOZIONE
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promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 21/11/2008 (prot. n.2749/1209/pf 07-
08/GR/dl), nei confronti di:
-1) Scaringella Gennaro, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la società A.S.D. Minervino ed
attualmente svincolato;
-2) la Società A.S.D. Minervino;
per rispondere
– il primo della violazione di cui al disposto dell’art.7, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per
aver posto in essere comportamenti antiregolamentari e sportivamente illeciti diretti ad alterare il
risultato della gara del 13/4/2008 tra la U.S.D. Talos Ruvo e l’A.S.D. Minervino;
– la società ASD Minervino per responsabilità oggettiva ex art.4, comma 2, del Codice di
Giustizia Sportiva per i comportamenti antiregolamentari e sportivamente illeciti posti in essere dal
calciatore succitato;"