COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 05/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 21/11/2008 (prot. n.2749/1209/pf 07- 08/GR/dl), nei confronti di: -1) Scaringella Gennaro, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la società A.S.D. Minervino ed attualmente svincolato; -2) la Società A.S.D. Minervino; per rispondere – il primo della violazione di cui al disposto dell’art.7, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver posto in essere comportamenti antiregolamentari e sportivamente illeciti diretti ad alterare il risultato della gara del 13/4/2008 tra la U.S.D. Talos Ruvo e l’A.S.D. Minervino; – la società ASD Minervino per responsabilità oggettiva ex art.4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per i comportamenti antiregolamentari e sportivamente illeciti posti in essere dal calciatore succitato;

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 05/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 21/11/2008 (prot. n.2749/1209/pf 07- 08/GR/dl), nei confronti di: -1) Scaringella Gennaro, calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la società A.S.D. Minervino ed attualmente svincolato; -2) la Società A.S.D. Minervino; per rispondere - il primo della violazione di cui al disposto dell'art.7, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver posto in essere comportamenti antiregolamentari e sportivamente illeciti diretti ad alterare il risultato della gara del 13/4/2008 tra la U.S.D. Talos Ruvo e l'A.S.D. Minervino; - la società ASD Minervino per responsabilità oggettiva ex art.4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per i comportamenti antiregolamentari e sportivamente illeciti posti in essere dal calciatore succitato; FATTO In data 11/4/08, l'allenatore della soc. Talos Ruvo, sig. Gaetano Barione, comunicava telefonicamente al segretario della Procura Federale, il tentativo di illecito, subito dal portiere della sua squadra sig. Panebianco Maurizio, da parte del sig. Scaringella Gennaro, (calciatore dell'ASD Minervino), finalizzato all'alterazione del risultato della gara del Campionato regionale pugliese di “Promozione” - girone A -, che si sarebbe disputata il successivo 13/4/2008 a Palo del Colle tra le squadre “U.S.D Talos Ruvo” e l'”ASD Minervino”. Espletate e concluse le indagini affidate al S. Procuratore Federale avv. Paolo Mormando, la Procura Federale con la succitata nota del 21/11/08 deferiva a questa Commissione il calciatore Scaringella Gennaro e la soc. ASD Minervino, per rispondere delle violazioni, come innanzi loro contestate. Verificata la regolarità delle contestazioni e delle comunicazioni previste dalla procedura de qua, la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia, con lettera racc. a.r. del 19/1/09 disponeva la convocazione delle parti succitate per l'udienza del 16/2/09 alla quale comparivano: - l'avv. Paolo Mormando per la Procura Federale; - il sig. Gennaro Scaringella (calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la soc. ASD Minervino); - il sig. Schiavo Luigi, Presidente dell'ASD Minervino Dato atto e lettura delle “deduzioni” scritte, fatte pervenire a questa Commissione il 29/1/09 dalla società ASD Minervino, nella carenza di richieste istruttorie, il Presidente della Commissione dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale e dava la parola all'avv. Mormando, nella sua qualità di S.Procuratore Federale, il quale dopo breve discussione concludeva chiedendo “.....affermarsi la responsabilità del calciatore Gennaro Scaringella e per l'effetto infliggersi allo stesso la squalifica per anni tre e per la società ASD Minervino l'ammenda di €.2.000,00 e n.5 punti di penalizzazione da scontrarsi nell'attuale stagione sportiva 2008-2009. Prendeva poi la parola il sig. Luigi Schiavo, presidente dell'ASD Minervino il quale, oltre a riportarsi alle deduzioni scritte (di cui innanzi è menzione), concludeva chiedendo che “......attesa la estraneità della società ai fatti contestati, venga adottata la massima clemenza...” (testuale). Prendeva da ultimo la parola il calciatore Gennaro Scaringella il quale confermava di aver avuto più colloqui telefonici con il suo ex collega sig.Maurizio Panebianco (portiere della Talos Ruvo) e di avergli chiesto “........se poteva non impegnarsi più del dovuto per vincere la gara della domenica successiva contro la mia squadra (ASD Minervino – n.d.r.) aggiungendo altresì che “.........non offrii al Panebianco alcuna somma di danaro e né gli promisi alcun vantaggio.....”, concludeva pertanto chiedendo: “.....la massima clemenza” (testuale). MOTIVI DELLA DECISIONE La puntuale e completa istruttoria espletata dall'inquirente S.Procuratore Federale avv.Mormando, (conclusasi con il riconoscimento e le ammissioni del calciatore Scaringella Gennaro), consentono di ritenere acquisita e non revocabile in alcun modo lin dubbio, la prova del tentativo posto in essere dal suddetto calciatore Scaringella al fine di ottenere dall'amico Panebianco, (ma calciatore avversario della Talos Ruvo nell'incontro di calcio che sarebbe stato disputato dopo qualche giorno), un comportamento finalizzato ad alterare il risultato della gara, onde avvantaggiare (con la vittoria) la squadra dell'ASD Minervino a danno dell'avversaria Talos Ruvo. Ne deriva che le argomentazioni addotte dai deferiti innanzi menzionati, a giustificazione dei diversificati loro comportamenti assunti nella vicenda de qua, lungi dal costituire esimenti delle rispettive responsabilità, appaiono apprezzabili ai soli fini delle attenuanti generiche ritenute ricorrenti, applicabili tuttavia nel rispetto del minimo edittale stabilito dal combinato disposto di cui agli artt. 4, 7 e 18 CGS. Tutto ciò premesso, la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia, in applicazione delle attenuanti generiche innanzi richiamate. DELIBERA - infliggersi al calciatore Scaringella Gennaro la squalifica per la durata di anni tre; - infliggersi alla ASD Minervino la punizione sportiva di un punto di penalizzazione in classifica, da scontrarsi nell'attuale stagione sportiva 2008 – 2009.
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