COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 05/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO TERZA CATEGORIA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI Gara: A.S.D. MURGIA CASSANO – POL. CALCIO GRAVINA dell’8 febbraio 2009 (Reclamo della società POL. CALCIO GRAVINA in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore CIACIULLI Leonardo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 28 in data 12.2.2009 della Delegazione Provinciale di Bari).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 53 del 05/03/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI
Gara: A.S.D. MURGIA CASSANO - POL. CALCIO GRAVINA dell’8 febbraio 2009 (Reclamo della
società POL. CALCIO GRAVINA in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice
Sportivo a carico del calciatore CIACIULLI Leonardo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale
n. 28 in data 12.2.2009 della Delegazione Provinciale di Bari).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto i reclami a margine citato;
esperite indagini dalle quali è emerso che il comportamento assunto dal calciatore CIACIULLI
Leonardo può essere qualificato meramente antisportivo, ma non violento nei confronti dell’arbitro per
cui più equa si appalesa la squalifica per n. 3 giornate effettive di gara
P.Q.M.
D E L I B E R A
ridursi la squalifica inflitta al calciatore CIACIULLI Leonardo a n. 3 gare effettive;
non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
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