COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 12/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA Gara: A.S.D. CALCIO GIOIA – A.S.D. CASAMASSIMA del 22 febbraio 2009 (Reclamo della società A.S.D. CALCIO GIOIA in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 52 in data 26.2.2009 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 55 del 12/03/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
Gara: A.S.D. CALCIO GIOIA - A.S.D. CASAMASSIMA del 22 febbraio 2009 (Reclamo della società
A.S.D. CALCIO GIOIA in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico
della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 52 in data
26.2.2009 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
esperite indagini;
considerato che quanto dedotto dalla reclamante non ha trovato conferma negli atti ufficiali avendo
l’arbitro confermata la sostituzione del calciatore n. 11 della società A.S.D. CALCIO GIOIA sig.
LAGATTOLLA Cristian (Juniores) con il n. 14 sig. MONGELLI Pasquale (non Juniores), e non anche
come afferma la società reclamante con il n. 13 ARMENISE Simone (Juniores), circostanza questa
confermata dal documento attestante le sostituzioni, consegnato dall’arbitro a fine gara alla società
ospitata A.S.D. CASAMASSIMA e alla società ospitante GIOIA, che nulla ha eccepito al momento della
consegna di tale documento;
PQM;
DELIBERA
respingere il reclamo proposto dalla società A.S.D. CALCIO GIOIA e, per l’effetto, addebitarsi la tassa
sul conto della reclamante.
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