COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 12/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA Gara: A.S.D. SQUINZANO 2006 F.C. – A.S.D. REAL SAN PIETRO VERNOTICO del 1 febbraio 2009 (Reclamo della società A.S.D. SQUINZANO 2006 F.C in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 52 in data 26.2.2009 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 12/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA Gara: A.S.D. SQUINZANO 2006 F.C. - A.S.D. REAL SAN PIETRO VERNOTICO del 1 febbraio 2009 (Reclamo della società A.S.D. SQUINZANO 2006 F.C in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 52 in data 26.2.2009 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; rilevato che ai sensi dell’art. 46 n. 5 Codice di Giustizia Sportiva la società ricorrente non ha allegato al reclamo l’attestazione dell’invio di copia del reclamo alla controparte per cui ai sensi dell’art. 38 n. 9 Codice di Giustizia Sportiva il reclamo va dichiarato inammissibile PQM; DELIBERA dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società A.S.D. SQUINZANO 2006 F.C e, per l’effetto, addebitarsi la tassa sul conto della reclamante.
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