COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 12/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. REAL SAN PIETRO VERNOTICO – A.S. SURBO del 22 febbraio 2009 (Reclamo della società A.S.D. REAL SAN PIETRO VERNOTICO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 500,00 e dei calciatori DE VIRGILIO Antonio e SCOZIA Giovanni di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 52 in data 26/2/2009 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 12/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. REAL SAN PIETRO VERNOTICO - A.S. SURBO del 22 febbraio 2009 (Reclamo della società A.S.D. REAL SAN PIETRO VERNOTICO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 500,00 e dei calciatori DE VIRGILIO Antonio e SCOZIA Giovanni di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 52 in data 26/2/2009 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; rilevato che il comportamento di entrambi i calciatori DE VIRGILIO Antonio e SCOZIA Giovanni pur dovendosi considerare gravemente antisportivo ma scarsamente violento, punibili pertanto ai sensi dell’art. 19 punto 4 lettera d Codice di Giustizia Sportiva fino al 30 aprile 2009; considerato altresì che non merita modifica il provvedimento della sanzione dell’ammenda di € 500,00 inflitta dal Giudice Sportivo per il comportamento minaccioso e offensivo nei confronti dell’arbitro da parte di sostenitori locali PQM; DELIBERA ridursi al 30 aprile 2009 la squalifica inflitta ai calciatori DE VIRGILIO Antonio e SCOZIA Giovanni confermando nel resto le impugnate decisioni; non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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