COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 12/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. FIDELIS ADELFIA – A.S.D. NOJA CALCIO del 22 febbraio 2009 (Reclamo della società – A.S.D. NOJA CALCIO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 30 in data 26.2.2009 della Delegazione Provinciale di Bari).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 12/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. FIDELIS ADELFIA - A.S.D. NOJA CALCIO del 22 febbraio 2009 (Reclamo della società - A.S.D. NOJA CALCIO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 30 in data 26.2.2009 della Delegazione Provinciale di Bari). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; rilevato che l’Ufficio Teseramenti del Comitato Regionale Puglia ha confermato che il calciatore COLUCCI Angelo è nato il 20 settembre 1998 per cui aveva titolo per partecipare alla gara in epigrafe citata nella qualità di calciatore “Juniores” e che insieme ad altri due colleghi calciatori nati nello stesso periodo consentivano la regolarità della presenza dei tre calciatori nati dal 1988 in poi così come previsto dalle Norme Federali per cui la società A.S.D. NOJA CALCIO deve ritenersi non responsabile del mancato impiego dei calciatori suddetti così come affermato dal Giudice Sportivo PQM; DELIBERA accogliersi il reclamo proposto dalla società A.S.D. NOJA CALCIO e, per l’effetto, confermarsi il risultato di 0 - 1 in favore della società A.S.D. NOJA CALCIO, così come conseguito sul campo ; non addebitarsi la tassa stante l’accoglimento del ricorso.
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