COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 12/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: G.S. TROIA A.S.D. – A.S.D. IMPERIAL FOGGIA del 22 febbraio 2009 (Reclamo della società A.S.D. IMPERIAL FOGGIA in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore D’ARNESE Cristian di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 35 in data 26.2.2009 della Delegazione Provinciale di Foggia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 12/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: G.S. TROIA A.S.D. - A.S.D. IMPERIAL FOGGIA del 22 febbraio 2009 (Reclamo della società A.S.D. IMPERIAL FOGGIA in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore D’ARNESE Cristian di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 35 in data 26.2.2009 della Delegazione Provinciale di Foggia). Esaminati gli atti ufficiali; letto i reclami a margine citato; esperite indagini; rilevato che il comportamento sicuramente antisportivo ma non offensivo del calciatore D’ARNESE Cristian può essere adeguatamente punito con la squalifica di n. 2 giornate effettive di gara P.Q.M. D E L I B E R A ridursi a n. 2 giornate la squalifica inflitta al calciatore D’ARNESE Cristian; non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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