COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 26/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA Gara: A.C. PARABITA – A.C. ALEZIO del 1 marzo 2009 (Reclamo della società A.C. ALEZIO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 500,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 53 in data 5/3/2009 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 26/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA Gara: A.C. PARABITA - A.C. ALEZIO del 1 marzo 2009 (Reclamo della società A.C. ALEZIO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 500,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 53 in data 5/3/2009 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; considerato che il presunto diverbio occorso negli spogliatoi che avrebbe indotto i vigili urbani ad invitare l’arbitro a non rientrare subito negli spogliatoi, non può ritenersi un comportamento antisportivo nei confronti dello stesso arbitro (che peraltro non ha verificato né il tipo di diverbio né la sua rilevanza) per cui va revocata la sanzione dell’ammenda posta a carico della società reclamante; PQM; DELIBERA revocarsi l’ammenda di € 500,00 inflitta alla società A.C. ALEZIO; non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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