COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 09/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA Gara: A.S.D. ARPIFOGGIA – A.S. ATLETICO BOVINO del 15 marzo 2009 (Reclamo della società A.S.D. ARPIFOGGIA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per la squalifica del campo per n. 2 giornate a porte chiuse in campo neutro più ammenda di € 500,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 57 in data 19.3.2009 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 09/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA Gara: A.S.D. ARPIFOGGIA - A.S. ATLETICO BOVINO del 15 marzo 2009 (Reclamo della società A.S.D. ARPIFOGGIA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per la squalifica del campo per n. 2 giornate a porte chiuse in campo neutro più ammenda di € 500,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 57 in data 19.3.2009 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; considerata la gravità dei fatti occorsi e la inconsistenza delle argomentazioni addotte dalla reclamante, ampiamente smentite dalla documentazione acquisita agli atti del processo; ritenute le sanzioni inflitte dal primo giudice non meritevoli né di censura e né di modifica perché adeguate alla gravità dei fatti succitati P.Q.M. DELIBERA respingere il reclamo proposto dalla società A.S.D. ARPIFOGGIA e, per l’effetto, addebitarsi la tassa sul conto della reclamante.
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