COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 09/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO TERZA CATEGORIA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI Gara: ANGELS SOCCER BRINDISI – A.S.D. NUOVA MONTALBANO CALCIO del 15 marzo 2009 Reclamo della società A.S.D. NUOVA MONTALBANO CALCIO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. n. 36 in data 26.3.2009 della Delegazione Provinciale di Brindisi).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 62 del 09/04/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI
Gara: ANGELS SOCCER BRINDISI - A.S.D. NUOVA MONTALBANO CALCIO del 15 marzo 2009
Reclamo della società A.S.D. NUOVA MONTALBANO CALCIO in opposizione al provvedimento
disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera
riportata sul Comunicato Ufficiale n. n. 36 in data 26.3.2009 della Delegazione Provinciale di Brindisi).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
udito il rappresentante della ricorrente;
lette le deduzioni inviate dalla società ANGELS SOCCER BRINDISI;
esperite indagini;
considerato che il calciatore PASTORE Vincenzo della società ANGELS SOCCER BRINDISI è stato
ammonito una sola volta nel corso della gara TAF CEGLIE MESSAPICA - ANGELS SOCCER
BRINDISI dell’8 marzo 2009 così come confermato unanimemente dall’arbitro e dal commissario di
campo della gara succitata;
ritenuto pertanto che quanto dedotto dalla reclamante non ha trovato conferma negli atti ufficiali
PQM;
DELIBERA
respingere il reclamo proposto dalla società A.S.D. NUOVA MONTALBANO CALCIO e, per l’effetto,
addebitarsi la tassa sul conto della reclamante.
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