COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 09/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO ECCELLENZA Gara: VIRTUS CASARANO – COPERTINO del 25 gennaio 2009 (Reclamo della società COPERTINO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 52 in data 26/2/2009 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 09/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO ECCELLENZA Gara: VIRTUS CASARANO - COPERTINO del 25 gennaio 2009 (Reclamo della società COPERTINO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 52 in data 26/2/2009 del Comitato Regionale Puglia). La Commissione Disciplinare: - visti gli atti; - letto il reclamo proposto dalla ASD Copertino il 5/3/09; - lette le controdeduzioni della Asd Virtus Casarano del 10/3/09; - uditi i rappresentanti delle società, ricorrente e resistente; PREMESSO - che con ricorso del 5/3/2009 l'ASD Copertino, ha reclamato avverso la delibera pubblicata sul C.U. n.52 del 26/2/09 con cui il Giudice Sportivo (in accoglimento del reclamo proposto dall'ASD Virtus Casarano), aveva comminato la sanzione sportiva della perdita della gara succitata, con il risultato di 3 – 0 in favore dell'ASD Virtus Casarano, nel presupposto che a tale gara avesse partecipato in posizione irregolare, il calciatore Striano Maurizio illegittimamente tesserato per l'ASD Copertino a seguito di altrettanto illegittimo inserimento nelle liste di svincolo da parte della società “Nuova Nardò Calcio srl” cessionaria a titolo “temporaneo” del medesimo suddetto calciatore (già tesserato per la U.S.D. “A.Toma”). - che l'ASD Copertino con il sumenzionato reclamo: - a) in via preliminare e pregiudiziale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso (per presunto mancato invio di copia del ricorso in violazione degli artt. 33 comma 5° e 46 comma 1° CGS), proposto dalla ASD Virtus Casarano al Giudice Sportivo; - b) nel merito ha invece sostenuto la regolarità della posizione del calciatore Maurizio Striano, peraltro oggetto d'esame dinanzi alla Commissione Tesseramenti a seguito di ricorso proposto dal medesimo succitato calciatore il 24/2/09; chiedendo la sospensione del presente processo fino all'esito del primo; c) che con racc. a.r. del 10/3/2009 la ASD Virtus Casarano ha inviato sue controdeduzioni a difesa sostenendo che fossero infondate sia l'eccezione preliminare che le doglianze di merito sollevate dall'ASD Copertino con il suo ricorso del 5/3/09; opponendosi altresì alla sospensione del presente procedimento perchè non prevista dalle carte federali; - d) che alla riunione del 30/3/2009 dinanzi a questa Commissione è stata esibita copia del telegramma con cui la Commissione Tesseramenti della FIGC, aveva fissato la data dell'1/4/09 per l'esame del ricorso proposto dal calciatore Striano; - e) che nel contempo i difensori delle società succitate dopo ampia discussione, si sono riportati alle richieste ed alle conclusioni da loro formulate rispettivamente con il ricorso del 5/3/09 e con le controdeduzioni del 10/3/09; tutto ciò premesso, la Commissione OSSERVA 1) Preliminarmente va esaminata l'eccezione pregiudiziale sollevata dall'ASD Copertino, (di inammissibilità del ricorso proposto dalla Virtus Casarano ASD al G.S.); secondo cui: - a) sarebbe mancata “..........la trasmissione dei motivi di reclamo alla controparte così come inequivocabilmente ed inderogabilmente previsto dall'art.33 comma 5° e dall'art.46 comma 1 del C.G.S. …..” (testuale). - b) altrettanto irrituale – secondo la soc. ASD Copertino -, deve ritenersi l'esibizione della documentazione inviata al Giudice Sportivo, dall'ASD Virtus Casarano con nota del 19/2/2009, non solo perchè non inviata contestualmente alla controparte, quanto perchè non assurgerebbe a dignità di prova il rapporto redatto dalla ditta incaricata per la consegna del plico raccomandato indirizzato all'ASD Copertino, recante “.....la semplice dicitura “rifiutato” con l'aggiunta …..della parola “Presidente”, in assenza di qualunque sottoscrizione a conferma di tale presunto diniego ….” (testuale). - c) ha poi concluso l'ASD Copertino, affermando che “.....non avendo provveduto il sodalizio ricorrente a fornire la prova legittima ed idonea della trasmissione dei motivi di reclamo alla controparte, il libello medesimo andava (e va) dichiarato inammissibile con inevitabile preclusione ed assorbimento di qualunque questione di merito e con integrale annullamento della decisione di primo grado....” (testuale). 2) Di diverso avviso è stata invece la società resistente ASD Virtus Casarano la quale ha sostenuto: - a) di aver provveduto ad allegare all'atto di reclamo, inviato in data 30/1/2009 al Giudice sportivo, “........idonea documentazione comprovante l'invio contestuale di motivi alla controparte (id est ricevuta di postalizzazione racc. a.r. destinatario ASD Copertino Via Magistrato Cosimo Mariano n.3 – Copertino …...) “ (testuale); - b) di aver osservato puntualmente tutte le formalità previste dal CGS atteso che “......secondo i disposti codicistici già richiamati, unica condizione ai fini del vaglio circa l'ammissibilità del reclamo, sia da individuarsi nella prova, ampiamente assolta all'atto dell'invio del reclamo all'organo giudicante, circa l'intervenuta contestuale trasmissione dei motivi alla controparte......” (testuale); - c) di aver rimarcarcato che “......l'elencazione dei mezzi previsti per la comunicazione degli atti contenuta nel CGS costituisce, tra l'altro, non solo una garanzia specifica per il destinatario della comunicazione, ma anche per il notificante, rispetto al quale l'utilizzo di quei mezzi è di per sè idoneo a “Salvare” eventuali decadenze, pur nell'ipotesi in cui la comunicazione non andasse a buon fine, eventualmente tramite forme di sanatoria per rinnovazione (cfr. C.A.F. - in C.U. n.21 del 1/12/2003 – recl. U.S. Santa Maria Catanzaro) …........” (testuale); - d) di aver evidenziato che “........nella documentazione in atti sia da individuarsi il documento n.2516 del 3/2/2009 SAIL POST con il quale l'incaricato alla distribuzione, in linea con la normativa di rango secondario citata, attesta il rifiuto alla consegna del plico raccomandato, contenente i motivi di ricorso, avvenuta in data 3 febbraio 2009 alle ore 15,17. E' da ritenersi pertanto che “il procedimento notificatorio” si sia pefezionato nella data su indicata considerando come il rifiuto della consegna sia, ad ogni effetto da equipararsi all'avvenuta consegna …...” (testuale); - e) di aver ritenuto infondata “....la doglianza afferente la mancata comunicazione della nota di accompagnamento del 19 febbraio 2009 e dei documenti ivi allegati in considerazione dell'assorbente considerazione in virtù della quale le ipotesi di inammissibilità debbano ritenersi di natura tassativa. In tal senso le più volte richiamate norme procedurali contenute nel codice di giustizia sportiva non prevedono in capo al reclamante alcun onere di contestuale trasmissione dei documenti allegati; limitandosi a prescrivere la trasmissione dei meri motivi che sorreggono il ricorso ….” (testuale); - f) di aver sottolineato che il principio del contraddittorio doveva ritenersi osservato “…...con la costituzione della controparte che ha provveduto a rimettere proprie puntuali controdeduzioni tese a contestare la fondatezza nel merito, della richiesta avanzata dalla ASD Virtus Casarano con l'atto del 30 gennaio 2009, offrendo per di più in comunicazione ampia documentazione tesa a contrastare la richiesta applicazione dell'art.17 c.5 lett. a) CGS (sul principio C.A.F. - C.U. n.30 18/1/96 – recl. U.S. Ponterio).....” (testuale). CONSIDERAZIONI 3) Dall'esame degli atti acquisiti al procedimento; la Commissione ritiene non condivisibili e quindi infondate le eccezioni preliminari pregiudiziali sollevate dalla reclamente ASD Copertino, che vanno pertanto respinte. Facendo infatti momentanea astrazione dalla validità e tempestività del ricorso e della documentazione fornita al Giudice Sportivo dalla reclamante dell'epoca ASD Virtus Casarano, (con atti del 30/1/2009 e del 10/2/09 di cui si parlerà più diffusamente oltre), non v'è dubbio che l'ASD Copertino abbia potuto ampiamente esercitare i suoi diritti di difesa, nell'ambito di un valido e completo contraddittorio. Le sue comunicazioni del 10/2/09 e del 24/2/09 non solo fanno infatti ritenere perfettamente noto l'unico motivo di ricorso proposto dalla ASD Virtus Casarano (id est la posizione irregolare del calciatore Striano Maurizio); quanto che con tali atti la ASD Copertino (lungi dall'enunciare riserve relative all'inammissibilità del reclamo proposto dall'ASD Virtus Casarano) si è solo limitata in un primo tempo a chiedere al G.S. di “....soprassedere momentaneamente ad eventuali provvedimenti in merito, in attesa di nostre controdeduzioni a quanto a Voi esposto dalle ricorrenti …..” (sic!). Controdeduzioni poi effettivamente inviate dalla ASD Copertino in data 24/2/09, con l'allegazione di copia del ricorso inviato alla Commissione Tesseramenti della FIGC dal calciatore Maurizio Striano (avverso il mancato tesseramento con la suddetta società); per poi ribadire di aver genericamente “..........appreso del ricorso del Casarano solo attraverso articoli di stampa.....”, limitandosi quindi a chiedere che “.........il Giudice Sportivo soprassieda a qualunque decisione per i ricorsi in oggetto fino al deliberato della Commissione Tesseramenti sulla posizione del calciatore Striano …..” (testuale); ancora una volta senza neppure accennare ad eccezioni di inammissibilità del ricorso dell'ASD Virtus Casarano. La perfetta conoscenza dell'oggetto del ricorso proposto dall'ASD Casarano e l'attività conseguente svolta dall'ASD Copertino nel corso istruttorio del procedimento instauratosi dinanzi al G.S., consentono di ritenere pleonastica e meramente accademica (ancorchè indubbiamente intelligente, sottile e suggestiva ma sicuramente ininfluente) l'eccezione sollevata dalla ASD Copertino relativa alla irregolarità formale dell'attestazione dell'operatore postale della SAIL POST (indubbiamente diverso dall'ufficio postale ma pur sempre incaricato di un pubblico servizio, quindi equiparabile al primo) così espresso: “Rifiutato il 3/2/09 ore 15,17 – Presidente” (sic! testualmente). Ne deriva che non può in alcun modo essere revocato in dubbio l'avvenuto “rifiuto” dell'ASD Copertino alla ricezione della copia del ricorso inviatole dall'ASD Virtus Casarano, con tutte le conseguenze a tale comportamento connesse e relative. E' infatti principio fondamentale del nostro diritto, sia sostanziale che processuale, che il rifiuto di una prestazione o di un adempimento, da parte del destinatario, non possa e non debba risolversi a carico dell'obbligato inficiandone l'adempimento; - principio ravvisabile anche nelle specifiche norme sulla presunzione di conoscenza (e quindi per le comunicazioni di atti unilaterali recettizi), secondo cui gli atti si presumono conosciuti col semplice arrivo all'indirizzo del destinatario (v.ad es.l'art.1335 cod.civ.); non foss'altro perchè non può addossarsi alla parte che fa eseguire la comunicazione, l'ulteriore carico di accertare la veridicità delle eventuali ragioni prospettate dall'operatore postale o essere costretto a procedere a diverse forme di notificazione. Le eccezioni preliminari e pregiudiziali proposte dall'ASD Copertino, vanno pertanto rigettate. 4) Nel merito il reclamo è infondato e va pertanto respinto. Il calciatore Striano Maurizio ha infatti partecipato alla gara di che trattasi pur non avendone titolo, in quanto ancora tesserato per l'U.S.D. Toma; solo temporaneamente tesserato con la soc. Nuova Nardò Calcio srl alla quale – a sua volta – era impedito di inserire il medesimo succitato calciatore nella lista di svincolo; quindi illegittimamente utilizzata dall'ASD Copertino per conseguire il tesseramento del calciatore stesso per la propria società. Tali circostanze risultano documentalmente provate dalla nota dell'11/2/09 (prot. n.337/DM) della Comunicato Ufficiale n. 62 - pag. 42 di 48 segreteria Amministrativa del Comitato Regionale Puglia L.N.D. ed ancor più dalla decisione della Commissione Tesseramenti FIGC (C.U. n.61 del 3/4/2009) con cui è stato rigettato “....il reclamo del sig. Striano Maurizio, confermando la validità del tesseramento con vincolo temporaneo in favore della Nuova Nardò Calcio srl ….” (testuale). Decisione questa al cui esito, la stessa società reclamante ASD Copertino aveva subordinato la validità e fondatezza del suo reclamo, accompagnata dalla richiesta (legittima ma superata) di sospensione del presente procedimento, fino all'esito del giudizio della Commissione Tesseramenti. Anche sotto questo profilo il reclamo va rigettato P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia respinge il reclamo proposto dall'ASD Copertino e per l'effetto ordina incamerarsi la tassa con addebito sul conto della società ricorrente. Così deciso nella Camera di Consiglio della Commissione Disciplinare Territoriale Puglia del 6/4/2009.
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