COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 23/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA Gara: A.S.D. SAN CASSIANO – A.S.D. GIOVENTU PARABITA del 5 aprile 2009 (Reclamo della società A.S.D. GIOVENTU PARABITA in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore FORENZA Riccardo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 62 in data 9.4.2009 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 65 del 23/04/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
Gara: A.S.D. SAN CASSIANO - A.S.D. GIOVENTU PARABITA del 5 aprile 2009 (Reclamo della
società A.S.D. GIOVENTU PARABITA in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice
Sportivo a carico del calciatore FORENZA Riccardo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale
n. 62 in data 9.4.2009 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
esperite indagini;
considerato che il comportamento antisportivo del calciatore FIORENZA Riccardo (nella qualità di
capitano), nei confronti dei tifosi locali, è stato adeguatamente sanzionato dal primo giudice che non
merita né censura e né modifica;
P.Q.M.
DELIBERA
respingere il reclamo proposto dalla società A.S.D. GIOVENTU PARABITA e, per l’effetto, addebitarsi
la tassa sul conto della reclamante.
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