COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 23/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI GARA: ASD C.S. ALTAMURA – A.S. AMICI DEL CALCIO GRAVINA del 19/3/2009. Reclamo della società ASD CS ALTAMURA del 31/3/2009 per l’annullamento della decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Bari, recante la sanzione sportiva della perdita della gara e la penalizzazione di un punto in classifica, pubblicata su C.U. n. 34 del 26/3/2009 della Delegazione Provinciale di Bari.
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 65 del 23/04/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI
CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI
GARA: ASD C.S. ALTAMURA – A.S. AMICI DEL CALCIO GRAVINA del 19/3/2009.
Reclamo della società ASD CS ALTAMURA del 31/3/2009 per l’annullamento della decisione del Giudice
Sportivo della Delegazione Provinciale di Bari, recante la sanzione sportiva della perdita della gara e la
penalizzazione di un punto in classifica, pubblicata su C.U. n. 34 del 26/3/2009 della Delegazione
Provinciale di Bari.
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo come sopra proposto;
premesso e considerato
che la Società istante non ha tempestivamente presentato opposizione avverso la decisione del
Giudice Sportivo pubblicata su C.U. n. 31 del 5.3.2009, non potendo assolvere a tale compito il fax del
18.3.2009 il quale non possiede i requisiti di forma e di sostanza di un reclamo, è stato inviato a
soggetto incompetente quale la “Delegazione Prov. Bari”, non consente di identificare il sottoscrittore,
viola inoltre i commi 4 e 5 dell’art. 46 del C.G.S.;
che la riforma della riferita decisione di prime cure non può essere oggetto di rivisitazione nel presente
procedimento attesa l’intervenuta decorrenza del termine indicato dal C.G.S. all’art. 46;
che pertanto è illegittima e non giustificata la mancata partecipazione dell’ASD C.S. Altamura alla gara
in oggetto, rifissata per il giorno 19/3/2009;
che quindi non è emendabile la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 34 del 26/3/2009,
oggetto del presente gravame;
tutto ciò premesso e considerato,
DELIBERA
rigettarsi il reclamo per le motivazioni di cui in narrativa e, per l’effetto, addebitarsi la relativa tassa sul
conto della Società istante.
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