COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 23/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PROMOZIONE nei procedimenti relativi ai reclami a) della Polisportiva Virgilio Maroso Candela avverso la decisione del Giudice sportivo Comitato Regionale Puglia relativa alla gara A.C.D. Santeramo – Pol. Virgilio Maroso Candela dell’8/3/09 (delibera del G.S. – C.Uff. n.60 del 2/4/09 – Campionato di Promozione); b) della Polisportiva Virgilio Maroso Candela avverso la decisione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia relativa alla gara Po. V. Maroso Candela – Fortis Trani del 15/3/09 (delibera del G.S. – C.Uff. n.60 del 2/4/09 – Campionato di Promozione).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 23/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PROMOZIONE nei procedimenti relativi ai reclami a) della Polisportiva Virgilio Maroso Candela avverso la decisione del Giudice sportivo Comitato Regionale Puglia relativa alla gara A.C.D. Santeramo – Pol. Virgilio Maroso Candela dell'8/3/09 (delibera del G.S. - C.Uff. n.60 del 2/4/09 – Campionato di Promozione); b) della Polisportiva Virgilio Maroso Candela avverso la decisione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia relativa alla gara Po. V. Maroso Candela - Fortis Trani del 15/3/09 (delibera del G.S. - C.Uff. n.60 del 2/4/09 – Campionato di Promozione). La Commissione Disciplinare - visti gli atti; - letti i reclami proposti dalla Pol. Virgilio Maroso Candela innanzi menzionati sub a) e b); - ritenuta l'opportunità di unificare i due procedimenti per la loro evidente identità oggettiva; - sentito il rappresentante della società reclamante PREMESSO - che in entrambi i ricorsi la Pol. Virgilio Maroso Candela ha concluso chiedendo che, previa declaratoria della regolare posizione del calciatore Maxmiliano Ariel Iacovone, fossero omologati i risultati conseguiti sul campo con il risultato di 0 – 1 in favore della Pol. Virgilio Maroso Candela contro l'ACD Santeramo (gara dell'8/3/09) e con il risultato di 0 - 0 nella gara contro Fortis Trani (gara del 18/3/09); - che ai fini della regolarità del tesseramento del suddetto calciatore Maximiliano Ariel Iacovone, la società reclamante ha sostenuto la inapplicabilità della normativa relativa ai calciatori stranieri residenti in Italia, avendo documentato (con certificato del Consolato Generale d'Italia di Buenos Aires del 27/1/09) che il suddetto calciatore è “cittadino italiano”; - che la società reclamante ha dichiarato di non aver mai avuto notizia (perchè mai recapitatole) il telegramma n.030/9A inviato dalla Lega Calcio il 10/3/2009 (da questa Commissione richiesto ed acquisito al presente processo), con cui tale organo della FIGC richiedeva la documentazione prevista dalle N.O.I.F per il tesseramento del giocatore “nato in Argentina”; - che a seguito del successivo telegramma n.013/3B inviato dalla Lega Calcio il 2/4/2009 (anch'esso richiesto ed acquisito da questa Commissione), la società reclamante afferma di aver appreso per la prima volta, che il calciatore Maximiliano Ariel Iacovone , “......non può essere tesserato.........perchè manchevole della già richiesta dichiarazione da parte dello stesso di non essere stato mai tesserato con società appartenente AT federazione estera” (testuale); - che la società reclamante ha contestato la legittimità della motivazione posta a fondamento del mancato accoglimento del tesseramento del calciatore più volte citato; - che le complesse ed articolate argomentazioni (ancorchè intelligenti e suggestive ma ininfluenti), addotte dalla reclamante con i succitati due ricorsi unificati, (entrambi dell'8/4/09) pongono quesiti non risolvibili da questa Commissione Disciplinare incidenter tantum, perchè di competenza esclusiva della Commissione Tesseramenti della FIGC a cui sarebbe spettato l'accertamento se il calciatore Maximiliano Ariel Iacovone – nato a Buenos Aires (Argentina il 15/12/1989) già militante – ma non più vincolato con il “Club Atletico Atlanta di Buenos Aires;– dichiarato “cittadino Italiano” dal 27/1/2009 (giusta certificato di cittadinanza rilasciato dal Consolato Generale d'Italia di Buenos Aires il 27/1/09), avesse avuto titolo per partecipare alle gare succitate dell'8/3/09 (c/ l'ALD Santeramo) e del 15/3/09 (c/ Fortis Trani), avendo inviato, in data 5/3/2009 – quale cittadino italiano – la richiesta di tesseramento (art.39 comma 3 N.O.I.F.); - che dalla documentazione acquisita al processo, non risulta che le parti interessate abbiano mai adito la Commissione Tesseramenti della FIGC, pur a conoscenza del diniego al tesseramento opposto dalla Lega Calcio (quanto meno a seguito del telegramma n.013/3B del 2/4/09 che la società ricorrente riconosce di aver ricevuto); - che questa Commissione è vincolata dalla comunicazione dell'Ufficio Tesseramenti della FIGC secondo cui “.........il calciatore Iacovone Maximiliano Ariel non può essere tesserato …..”, non avendo i poteri per sindacare la legittimità di tale motivazione, di pertinenza esclusiva – come innanzi detto – di altro specifico organo istituzionale qual'è la Commissione Tesseramenti della FIGC (non adita). - ritenuto pertanto che i provvedimenti adottati dal primo Giudice non meritano censura; Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia - rigetta entrambi i reclami riuniti, proposti dalla Pol. Virgilio Maroso di Candela -, innanzi menzionati – e dispone l'incameramento di entrambe le tasse, con addebito sul conto della reclamante . Così deciso nella Camera di Consiglio della Commissione Disciplinare Territoriale Puglia del 20/4/09.
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