COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°14 del 24 ottobre 2002 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL CALCIATORE DESSENA SILVANO MARIO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°14 del 24 ottobre 2002 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL CALCIATORE DESSENA SILVANO MARIO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE. Con comunicazione del 23.9.2002 il Presidente del Comitato Regionale Sardegna ha deferito a questa Commissione , per i provvedimenti disciplinari di competenza, il sig. Silvano Mario Dessena, tesserato con l’U.S. Benetutti, in quanto, da una relazione dell’Ufficio Indagini della FIGC era risultato che quest’ultimo era stato il vero responsabile di un comportamento violento ed ingiurioso nei confronti dell’arbitro della gara del Campionato di 2° categoria Benetutti / Nikejon del 6 gennaio 2002. Il Presidente della Commissione provvedeva alla contestazione formale dell’addebito, fissava il termine del 10 ottobre 2002 per il deposito di deduzioni a difesa e stabiliva la data del 21.10.2002 per l’esame del caso. Il deferimento e la contestazione venivano ritualmente comunicati al Dessena il quale, tramite il Presidente della società, chiedeva che gli venisse trasmessa tutta la documentazione che lo riguardava senza però far pervenire alcuna deduzione a difesa. La Commissione, - visto il deferimento proposto dal Presidente del Comitato Regionale della Sardegna; - accertato che sia il deferimento che la contestazione degli addebiti sono stati ritualmente notificati all’incolpato; - vista la relazione dell’Ufficio Indagini e ritenuto che dalla stessa appare, senza ombra di dubbio, che l’autore dei fatti contestati, e quindi sia della manata che degli insulti all’arbitro, fu il giocatore Mario Silvano Dessena; - ritenuta l’infrazione commessa dall’incolpato decisamente riprovevole ma, nello stesso tempo, non caratterizzata da violenza intesa a produrre sulla persona dell’arbitro effetti lesivi rilevanti; - rilevato che lo stesso arbitro non ha lamentato conseguenze; DELIBERA di infliggere al giocatore Mario Silvano Dessena della U.S. Benetutti la squalifica sino a tutto il 30 settembre 2003.
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