COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N°24 DEL 3 GENNAIO 2003 – PUBBL. SU WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare G.S. COLONIA JULIA (Campionato di 3^ Categoria – Comitato provinciale di Oristano) Avverso il risultato della gara Villaurbana/Colonia Julia dell’1.12.2002

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N°24 DEL 3 GENNAIO 2003 – PUBBL. SU WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare G.S. COLONIA JULIA (Campionato di 3^ Categoria - Comitato provinciale di Oristano) Avverso il risultato della gara Villaurbana/Colonia Julia dell’1.12.2002 Il G.S. Colonia Julia con reclamo proposto tempestivamente, chiede venga inflitta alla U.S. Villaurbana la sanzione sportiva della perdita della gara in epigrafe, con il risultato di 0 a 2, per aver fatto partecipare alla stessa un giocatore in posizione irregolare. La Società Colonia Julia sostiene che alla gara in oggetto ha preso parte il giocatore CANNEA Giorgio, pur non avendone titolo in quanto non aveva scontato la squalifica a n°3 giornate di gara, inflittagli dal Giudice Sportivo e riportata sul C.U. n°35 dell’8.05.2002 del Comitato provinciale di Oristano. L’U.S. Villaurbana nelle controdeduzioni chiede la nullità del reclamo perché il tesserato Cannea Giorgio doveva scontare dalla stagione 2001/2002 solo una giornata di squalifica, come riportato nell’elenco, pubblicato dal Comitato Provinciale di Oristano nel C.U. n°10 del 30.10.2002, dei giocatori che risultavano in corso di squalifica dalla passata stagione; tale giornata è stata scontata nella corrente stagione sportiva nella gara Solanese/Ollastra del 3.11.2002. La Commissione, - visto il reclamo presentato dal G:S. Colonia Julia; - considerato che il giocatore Cannea Giorgio aveva scontato nella stagione 2002/2003 solo una giornata di squalifica come la stessa U.S. Villaurbana dichiara nelle controdeduzioni; - ritenuto che la pubblicazione dell’elenco dei giocatori in corso di squalifica dalla stagione passata ha unicamente carattere informativo e mai, in alcun caso, può modificare i provvedimenti disciplinari riportati su comunicati ufficiali precedenti; - verificato che effettivamente il giocatore Cannea Giorgio doveva scontare n°3 giornate nella stagione 2002/2003; - visto l’art.2, comma 6 del C.G.S., secondo il quale, per le Società, i comunicati ufficiali si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione; DELIBERA di infliggere la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 2 a carico della Società U.S. Villaurbana. Dispone il non addebito della tassa.
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