COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°25 del 9 gennaio 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare POL. MASULLESE MASULLAS ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 23 del 19.12.2002. Gara Meana Sardo / Masullese del 07.12.2002.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°25 del 9 gennaio 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT
Delibere della Commissione Disciplinare
POL. MASULLESE MASULLAS ( Campionato di 2^ Categoria )
Avverso delibera G.S. C.U. n° 23 del 19.12.2002.
Gara Meana Sardo / Masullese del 07.12.2002.
La Pol. Masullese proponeva rituale reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale veniva irrogata nei confronti della predetta società la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 a 2 a favore della società Meana Sardo.
La reclamante assumeva che la decisione del Giudice Sportivo andava censurata in quanto dalla stessa si desumeva che il motivo per il quale era stata inflitta la sanzione era da ricecarsi nel fatto che la Pol. Masullese, in seguito all’espulsione di cinque giocatori, si trovava in campo con un numero inferiore al minimo di sette consentito dal Regolamento; infatti tale decisione, a detta della reclamante, non era da condividere, poiché, dall’esame della lista dei giocatori partecipanti alla gara in oggetto, consegnata dall’arbitro a fine gara, risulterebbe che i giocatori espulsi sarebbero due e non cinque e, pertanto, non sarebbe mancato affatto il numero minimo di sette, utile a proseguire la gara.
La reclamante, inoltre, aggiungeva che tale mancata annotazione sarebbe la dimostrazione che il direttore di gara aveva le idee poco chiare e, solo a posteriori, avrebbe sentito la necessità di trovare un valido elemento per supportare la sua tesi; infine offriva la propria disponibilità, qualora la Commissione lo avesse ritenuto necessario, ad essere sentita in merito ai fatti di cui sopra.
La Commissione, esaminati gli atti e verificato dal referto arbitrale che i giocatori espulsi dalla società reclamante erano cinque e non due, ritiene del tutto irrilevante che nella distinta consegnata dall’arbitro a fine gara fossero evidenziate due sole espulsioni, e ciò per una mera omissione materiale del direttore di gara il quale ha, tuttavia, descritto nel citato rapporto, in maniera assolutamente dettagliata e precisa, tutti gli episodi che hanno determinato le cinque espulsioni; ritenuto, infine, non necessaria l’audizione del responsabile della società reclamante, posto che la stessa non è stata esplicitamente richiesta, come prevede il n° 6 dell’art. 32 del C.G.S., ma è stata semplicemente prospettata una mera disponibilità ad una eventuale convocazione, convocazione che la Commissione non ritiene assolutamente necessaria, DELIBERA di respingere il reclamo disponendo l’addebito della tassa.
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