COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°25 del 9 gennaio 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare S.S. SEDILO ( Campionato Juniores – Comitato Provinciale di Oristano – ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 16 del 12.12.2002. Gara Santa Giusta / Sedilo del 07.12.2002.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°25 del 9 gennaio 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare S.S. SEDILO ( Campionato Juniores - Comitato Provinciale di Oristano - ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 16 del 12.12.2002. Gara Santa Giusta / Sedilo del 07.12.2002. La società Sedilo proponeva rituale reclamo avverso i seguenti provvedimenti del G.S.: 1) omologazione del risultato acquisito sul campo con il risultato di 4 a 2 a favore della società Santa Giusta; 2) ammenda di Euro 100.00 per responsabilità oggettiva in quanto un sostenitore, dopo essere entrato sul campo di gioco, spintonava l’arbitro causando l’interruzione anticipata della gara; 3) squalifica per tre gare effettive ai seguenti giocatori, Lai Michele, Salaris Marco e Tatti Gianni, per aver offeso e tentato di aggredire l’arbitro; 4) inibizione sino al 23.12.2002 dell’allenatore Carta Giampietro, per aver offeso il direttore di gara e per essere entrato senza autorizzazione sul terreno di gioco. La società reclamante assumeva che i fatti così come riportati dal direttore di gara non erano da considerarsi veritieri. In particolare riferiva che i giocatori Loi, Salaris e Tatti non avrebbero affatto partecipato a nessuna aggressione e che il Tatti, al momento della presunta aggressione, si sarebbe trovato nei pressi della sua panchina. La stessa reclamante assumeva inoltre che vi sarebbe stata addirittura un errore in relazione al risultato della gara in quanto l’incontro non sarebbe terminato col punteggio di 4 a 2 ma di 3 a 3. Inoltre, in relazione al comportamento dell’allenatore Carta Giampietro, la reclamante sosteneva che quest’ultimo non avrebbe offeso l’arbitro in quanto non sarebbe neppure entrato nel terreno di gioco perché impossibilitato fisicamente. Infine la reclamante riteneva non dovuta la sanzione pecuniaria di Euro 100.00 assumendo che il sostenitore entrato nel terreno di gioco non fosse assolutamente un tifoso del Sedilo. La Commissione, nella seduta odierna, sentito il direttore di gara che confermava il contenuto del referto, e il legale rappresentante della reclamante che confermava il reclamo, esaminati gli atti e ritenuto che le squalifiche inflitte ai giocatori Loi, Salaris e Tatti debbano ritenersi assolutamente congrue in relazione ai fatti descritti, conferma le stesse nella misura stabilita dal G.S.. Ritiene , inoltre, che debba essere confermata la squalifica dell’allenatore Carta Giampietro così come stabilita dal G.S. in quanto i fatti si sono realmente verificati come descritti dal direttore di gara. La Commissione, infine, ritiene che la misura dell’ammenda di Euro 100.00 inflitta alla società reclamante appare eccessiva in considerazione del fatto che la condotta del presunto sostenitore del Sedilo è stata comunque agevolata dal comportamento della società ospitante che ha omesso la chiusura del cancello laterale di accesso al campo di gioco ed anche in considerazione dei buoni precedenti della società reclamante. Ritiene pertanto di dover ridurre la sanzione contenendola nella misura di Euro 50.00. La Commissione per quanto sopra, DELIBERA, a parziale accoglimento del reclamo, di ridurre l’ammenda da Euro 100.00 a Euro 50.00 confermando nel resto i provvedimenti del G.S.
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