COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°26 del 16 gennaio 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare POL. ELMAS ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 24 del 03.01.2003. Gara Johannes Sarda / Elmas del 22.12.2002.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°26 del 16 gennaio 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare POL. ELMAS ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 24 del 03.01.2003. Gara Johannes Sarda / Elmas del 22.12.2002. Con raccomandata del 10.01.2003 il Presidente della Pol. Elmas ha proposto reclamo avverso il provvedimento con il quale il G.S. aveva squalificato quattro giocatori della società e più precisamente Cossu Francesco per nove giornate, Piras Stefano e Marongiu Carlo per sei giornate, Orani Alessandro per tre giornate, ed aveva inflitto alla società un’ammenda di 100 Euro. A sostegno del reclamo il ricorrente ha assunto che il rapporto arbitrale conteneva alcune inesattezze e che l’ammenda era ingiustificata in quanto la partita era stata interrotta non a causa del comportamento dei sostenitori della società bensì in seguito all’infortunio di alcuni giocatori che ne aveva reso impossibile il proseguimento per mancanza del numero minimo previsto dai regolamenti. Per quanto attiene alle squalifiche irrogate ai giocatori, poi, il ricorrente ha sostenuto che le stesse apparivano invero eccessive in quanto gli stessi non si erano resi responsabili di alcuna violenza specifica nei confronti del direttore di gara ma si erano limitati a proteste verbali, sia pure reiterate; citava infine un precedente della CAF nel quale ad un giocatore, per episodi ben più gravi di violenza minacciata ed attuata, era stata inflitta una squalifica di sei giornate di gara. Fatte queste premesse il reclamante ha chiesto la revoca dell’ammenda, o una sua forte riduzione, e la riduzione delle squalifiche ai giocatori rispettivamente a quattro e tre giornate di gara od a quella misura ritenuta equa dalla Commissione. La Commissione Disciplinare, q visto il reclamo presentato dalla Pol. Elmas; q visto il rapporto redatto dal direttore di gara; q rilevato che a carico dei singoli giocatori non risultano atti di violenza specifica nei confronti del direttore di gara il quale non ha individuato il comportamento dei singoli calciatori ma si è limitato ad indicarne uno collettivo che rende difficile l’applicazione di una sanzione per i fatti denunciati a carico di ciascun giocatore; q considerato che la squalifica deve essere ridotta, sia pure non con le modalità richieste dal reclamante, in quanto le proteste e gli insulti dei giocatori nei confronti del direttore di gara sono stati pesanti e reiterati, con particolare rilievo per il comportamento del Cossu che si era recato sugli spalti per continuare ad insultare l’arbitro ed eccitare l’animo dei tifosi; q considerato, per quanto riguarda l’ammenda, che, se è vero che la partita fu interrotta a causa di alcuni infortuni lamentati dai giocatori, è anche vero che, sulla mancanza del numero regolamentare, hanno influito le quattro espulsioni effettuate nel corso della gara e che, comunque, durante tutto l’arco della partita il suo direttore è stato oggetto di insulti e minacce da parte dei sostenitori della squadra ospite, tanto da rendere necessario l’intervento della forza pubblica; DELIBERA a) di ridurre le squalifiche irrogate ai giocatori con le seguenti modalità: - al giocatore Cossu Francesco, sei giornate effettive di gara; - ai giocatori Piras Stefano e Marongiu Carlo, quattro giornate effettive di gara. b) di confermare nel resto. Dispone il non addebito della tassa.
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