COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°26 del 16 gennaio 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare S.S. GERREI ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 24 del 03.01.2003. Gara Serdiana / Gerrei del 22.12.2002.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°26 del 16 gennaio 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare S.S. GERREI ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 24 del 03.01.2003. Gara Serdiana / Gerrei del 22.12.2002. La società Gerrei propone reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale venivano sanzionati i giocatori Erriu Giuseppe Salvatore per tre giornate, per aver dato a fine gara un calcio alla porta dello spogliatoio dell’arbitro e insultato lo stesso, e Erriu Nicola e Quartu Salvatore per due giornate. La ricorrente sostiene che il fatto incriminato non era effettivamente un calcio alla porta, ma i guanti lanciati da Erriu nei confronti di un compagno di squadra ed effettivamente finiti sulla porta, e quindi di un gesto di modesta entità. La Commissione, - visto il reclamo presentato dalla società Gerrei; - considerato che ai sensi dell’art. 41, n° 3, lett.a) del C.G.S., non sono impugnabili le squalifiche dei giocatori fino a due giornate; - ritenuto che le motivazioni della società reclamante in merito all’episodio di Erriu Giuseppe Salvatore non sono suffragate da riscontri oggettivi; - ritenuto altresì congrua la squalifica inflitta a Erriu Giuseppe Salvatore in relazione ai fatti descritti; DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo in merito alla squalifica di due giornate dei giocatori Erriu Nicola e Quartu Salvatore e di respingere il reclamo in merito alla richiesta di riduzione della squalifica del giocatore Erriu Giuseppe Salvatore. Dispone l’addebito della tassa.
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