COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°26 del 16 gennaio 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare S.S.BERCHIDDA ( Campionato di 1^Categoria) Avverso delibera del G.S. C.U. n°21 del 5 dicembre 2002 Gara Pausania- Berchidda Del 30.11.02

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°26 del 16 gennaio 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare S.S.BERCHIDDA ( Campionato di 1^Categoria) Avverso delibera del G.S. C.U. n°21 del 5 dicembre 2002 Gara Pausania- Berchidda Del 30.11.02 Con ricorso del 15.12.2002, la S.S. Berchidda Calcio ha proposto reclamo avverso il provvedimento, meglio specificato in epigrafe, con il quale il Giudice sportivo aveva squalificato il giocatore Correddu Gavino sino a tutto il 31 maggio 2003, per aver “ colpito intenzionalmente con una ginocchiata la coscia del direttore di gara ed averlo insultato successivamente alla notifica dell’espulsione”. A sostegno del reclamo, la S.S. Berchidda non ha contestato che il giocatore espulso avesse urtato l’arbitro ma ha sostenuto che si era trattato di un fatto assolutamente accidentale, senza alcuna volontarietà da parte del giocatore di colpire l’arbitro. La società ha allegato anche la copia di una querela presentata dal giocatore, nei confronti del direttore di gara, al comandante della Stazione dei Carabinieri di Tempio ed ha chiesto la revoca della squalifica. Nel corso del procedimento sono stati sentiti l’arbitro ed il Presidente della società i quali hanno confermato integralmente quanto esposto, rispettivamente, nel referto di gara e nel reclamo. la Commissione disciplinare, - letto il ricorso della S.S. Berchidda; - sentiti il direttore di gara ed il Presidente della società reclamante; - rilevato: a) che non esiste contestazione in ordine alla veridicità dell’episodio descritto dall’arbitro e che viene solo esclusa la volontarietà da parte del giocatore di colpire l’arbitro; b) che quest’ultimo, certamente in buona fede, ha ritenuto di essere stato colpito volontariamente dal giocatore ma che, in sede d’audizione, ha ribadito di essere stato urtato da tergo, di non aver visto partire il colpo e di aver solo intuito la volontarietà dell’atto senza però dare alcuna certezza sull’animus del giocatore e/o sui motivi dai quali questo sarebbe stato determinato; c) che nè il referto di gara, né l’arbitro nel corso dell’audizione, hanno esposto che, durante la partita si fossero verificati episodi ( rigori, espulsioni, goals annullati etc) tali da provocare situazioni di contrasto che potessero sfociare in azioni di vibrata protesta con conseguenti atti di violenza; d) che la volontarietà dell’azione del Correddu ipotizzata dall’arbitro non appare, allo stato, sorretta da alcuna plausibile motivazione; e) che lo stesso risultato della gara ( che al momento dell’episodio era quasi terminata con un pareggio) non era sicuramente sfavorevole al Berchidda; f) che, in presenza di un sicuro dubbio sulla volontarietà, non appare equo irrogare al giocatore una sanzione tanto pesante come la squalifica per un periodo di sei mesi; - constatato che, indipendentemente dalle considerazioni sopra riportate, il Correddu non ha tenuto un comportamento regolamentare nel momento in cui, dopo l’espulsione, ha proferito pesanti insulti nei confronti dell’arbitro e che detto comportamento deve essere necessariamente sanzionato; DELIBERA di ridurre la squalifica irrogata al giocatore Correddu Gavino sino a tutto il 20 gennaio 2003. Dispone di non addebitare la tassa di reclamo. - Rilevato infine che al reclamo è stata allegata la copia di una querela presentata ai Carabinieri nei confronti dell’arbitro per i fatti da questi descritti nel referto e che, nel caso in cui questa non fosse stata preceduta dalla prescritta autorizzazione ne deriverebbe una violazione della clausola compromissoria prevista dalle carte federali, manda al Presidente del Comitato Regionale Sardegna per tutti gli eventuali provvedimenti di competenza.
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