COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°27 del 23 gennaio 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare U.S. FERRINI QUARTU ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato provinciale di Cagliari – ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 15 del 02.01.2003. Gara Ferrini Quartu / Soleminis dell’8.12.2002.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°27 del 23 gennaio 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare U.S. FERRINI QUARTU ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato provinciale di Cagliari - ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 15 del 02.01.2003. Gara Ferrini Quartu / Soleminis dell’8.12.2002. La A.S. Ferrini Quartu ha proposto rituale reclamo avverso la decisione con la quale il G.S. ha disposto la ripetizione della gara dell’8.12.2002, avendo quest’ultimo rilevato: - che il direttore di gara decise di sospendere l’incontro, al 32° del secondo tempo, a seguito del lancio di alcune pietre, una delle quali lo colpì sulla schiena, senza peraltro provocare danni fisici sulla sua persona; - che tale decisione risultò ingiustificata, perché scaturita da un episodio isolato, riferibile ad un ben individuato gruppo di sostenitori. La reclamante ha contestato il provvedimento, perché conseguente, a suo dire, ad un ricorso del Soleminis, non rispettoso dell'art. 23, comma 5 del Nuovo C.G.S., non essendo stata allegata la ricevuta della raccomandata spedita alla controparte. Domanda pertanto l’omologazione del risultato di 2 a 1 conseguito sul campo. La Commissione ha convocato a chiarimenti l’arbitro il quale ha confermato: - che di due pietre, lanciate dal gruppo dei sostenitori della società Soleminis, solo una lo colpì sulla schiena, senza peraltro provocargli particolare dolore; - che tale episodio non fu accompagnato da fatti analoghi, e che egli decise di sospendere la gara senza adottare altre precauzioni, quali, ad esempio, la convocazione dei capitani. La Commissione, sulla scorta del referto e delle precisazioni fornite dall’arbitro, ritiene di doversi limitare ad una valutazione delle motivazioni che determinarono la sospensione, che risultano appropriatamente considerate dal G.S., indipendentemente dagli aspetti procedurali richiamati dalla reclamante. Da tale indagine trova conferma il giudizio sulla precipitosa e ingiustificata decisione adottata dal direttore di gara, non essendo state riscontrate oggettive condizioni di pericolo che impedissero la prosecuzione dell’incontro. Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di respingere il reclamo. Dispone l’addebito della tassa.
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