COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N°28 DEL 30 GENNAIO 2003 – PUBBL. SU WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare POL. NURRI ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato provinciale di Cagliari – ) Avverso risultato della gara Andreana / Nurri del 22.12.2002.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N°28 DEL 30 GENNAIO 2003 – PUBBL. SU WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare POL. NURRI ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato provinciale di Cagliari - ) Avverso risultato della gara Andreana / Nurri del 22.12.2002. La Pol. Nurri ha proposto reclamo avverso l’omologazione del risultato della gara in epigrafe, domandandone la ripetizione. A sostegno della richiesta adduce la circostanza che al 15° del secondo tempo, quando il risultato della gara era di 5 a 0 a favore dell’Andreana, durante un’azione di gioco, il portiere del Nurri si scontrò duramente con un giocatore avversario, subendo una ginocchiata alla tempia, che lo fece cadere a terra privo di sensi. Si rese perciò necessario chiamare una ambulanza, la quale sopraggiunse solo dopo venti minuti, caricando il predetto giocatore e dirigendosi verso l’ospedale di Cagliari. La reclamante sostiene che, nonostante le richieste dei giocatori del Nurri di sospendere l’incontro in considerazione del loro stato d’animo, particolarmente scosso dall’episodio, l’arbitro proseguì lo stesso, per appena tre/quattro minuti, e che, senza recuperare il tempo trascorso per l’infortunio, fischiò la fine. La Commissione ha chiamato a chiarimenti l’arbitro il quale ha confermato, viceversa, il proprio referto. Egli ha in particolare ribadito che, dal momento in cui si verificò l’infortunio a quello in cui fu decretata la ripresa della gara, trascorsero circa dieci minuti. Lo stesso direttore di gara ha poi precisato che la partita fu regolarmente portata a termine e che la durata della sospensione fu totalmente recuperata. La Commissione, tenuto conto del referto e delle precisazioni fornite dall’arbitro, non rileva pertanto alcuna anomalia nello svolgimento della gara, cosicchè devono essere disattese le allegazioni della reclamante. Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di respingere il reclamo. Dispone l’addebito della tassa.
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