COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N°28 DEL 30 GENNAIO 2003 – PUBBL. SU WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare POL.GIOVANILE JASNAGORA ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato provinciale di Cagliari – ) Avverso delibera G.S. C.U. N. 16 del 09.01.2003 Gara Monte Claro / Jasnagora del 05.01.2003
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N°28 DEL 30 GENNAIO 2003 – PUBBL. SU WWW.FIGC-SARDEGNA.IT
Delibere della Commissione Disciplinare
POL.GIOVANILE JASNAGORA ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato provinciale di Cagliari - )
Avverso delibera G.S. C.U. N. 16 del 09.01.2003
Gara Monte Claro / Jasnagora del 05.01.2003
Con ricorso del 14.1.03 la polisportiva Giovanile Jasnagora ha proposto reclamo avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo aveva squalificato per 5 giornate di gara il giocatore Gesuino Adamo perché “ si avvicinava al direttore di gara con fare minaccioso e lo spingeva proferendo frase volgare ed irriguardosa”. A sostegno del reclamo la società assumeva che la squalifica era sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti che erano consistiti, essenzialmente, in un comportamento di protesta, escludeva che il giocatore avesse spinto il direttore di gara e chiedeva la riduzione della squalifica.
Nel corso del procedimento veniva sentito il direttore di gara il quale confermava il referto e precisava che la spinta non era stata violenta, non gli aveva causato alcuna conseguenza e lo aveva solo costretto ad indietreggiare.
LA COMMISSIONE,
- visto il reclamo presentato dalla Jasnagora;
- sentito il direttore di gara;
- considerato che lo stesso arbitro ha confermato che la spinta non era stata violenta e che nei suoi confronti non era stata proferita alcuna minaccia;
- ritenuto che, alla luce di quanto sopra il comportamento del giocatore non abbia avuto i caratteri della violenza, neanche a livello di intenzione;
- ritenuto, pertanto, che la squalifica, debba essere ridotta,
DELIBERA di ridurre la squalifica a quattro giornate di gara e dispone di non addebitare la tassa.
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