COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N°29 DEL 6 FEBBRAIO 2003 – PUBBL. SU WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare S.S. GRUPPO A CALCIO ( Campionato Femminile Serie “C”) Avverso risultato della gara F.C. Villacidro / Gruppo A Calcio del 22.12.2002.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N°29 DEL 6 FEBBRAIO 2003 – PUBBL. SU WWW.FIGC-SARDEGNA.IT
Delibere della Commissione Disciplinare
S.S. GRUPPO A CALCIO ( Campionato Femminile Serie “C”)
Avverso risultato della gara F.C. Villacidro / Gruppo A Calcio del 22.12.2002.
La S.S. Gruppo A Calcio ha proposto reclamo avverso il provvedimento col quale il G.S. ha inflitto, a carico della medesima, la sanzione sportiva della perdita dell’incontro in epigrafe, col risultato di 2 a 0 a favore della società F.C. Villacidro, nonché la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di 52 Euro per prima rinuncia. Tali provvedimenti sono stati adottati perché ritenuta, la stessa società, responsabile di non essersi presentata per la disputa dell’incontro suddetto, e per non essere stata ritenuta fondata la ragione di forza maggiore riferita al guasto della vettura sulla quale le giocatrici venivano trasportate. Né il G.S. ha ritenuto di accedere alla versione fornita, riguardo alla tempestiva segnalazione dell’inconveniente, da parte della società, al Comitato Regionale Sardegna, mediante telefax, visto che lo stesso presentava una data di trasmissione non coincidente con la data dell’incontro, ma precedente alla stessa, e che, indipendentemente da tale anomalia, non sono stati riscontrati altri elementi a sostegno delle ragioni di forza maggiore addotte.
La Commissione, esaminati gli atti, nonché altre precedenti decisioni, ritiene viceversa pienamente plausibili i motivi di impedimento alla presentazione della squadra in tempo utile per la disputa dell’incontro, previsto a distanza di circa 200 km. dal luogo del guasto.Né è di ostacolo a tale valutazione la circostanza che il telefax, col quale veniva segnalato l’inconveniente subito dall’autobus che trasportava la squadra, recasse ( è da ritenere per mero disguido nell’impostazione dell’apparecchio) una data non coincidente con quella del giorno della partita.
Per i suesposti motivi, la Commissione DELIBERA di accogliere il reclamo e dispone la ripetizione della gara, secondo la data che verrà stabilita dal C.R. Sardegna.
Dispone inoltre il non addebito della tassa.
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