COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N°30 DEL 13 FEBBRAIO 2003 – PUBBL. SU WWW.FIGC-SARDEGNA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE POLISPORTIVA ASSEMINESE ( Campionato di Promozione ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 28 del 30 gennaio 2003. Gara Asseminese / Gialeto del 26 gennaio 2003.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N°30 DEL 13 FEBBRAIO 2003 – PUBBL. SU WWW.FIGC-SARDEGNA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE POLISPORTIVA ASSEMINESE ( Campionato di Promozione ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 28 del 30 gennaio 2003. Gara Asseminese / Gialeto del 26 gennaio 2003. La Pol. Asseminese ha proposto rituale reclamo avverso il provvedimento di squalifica del campo di gioco per due giornate di gara, nonché dell’ammenda di Euro 250,00 perché propri sostenitori, nel corso di quasi tutta la gara, tenevano una condotta gravemente ingiuriosa e minacciosa nei confronti di un assistente dell’arbitro. Nella parte finale della gara, il predetto assistente veniva fatto oggetto del lancio di uno sputo che lo colpiva al braccio destro e di acqua che lo raggiungeva al capo, al viso ed alla schiena. Nel corso della gara, ad opera dei sostenitori locali, l’arbitro veniva fatto oggetto di ripetute ingiurie e di numerosi sputi, uno dei quali lo raggiungeva al collo al termine del primo tempo. Al termine della gara l’arbitro veniva sfiorato dal lancio di una lattina. La reclamante contesta l’entità delle sanzioni ritenendole eccessive in relazione ai fatti accaduti, tenuto conto del fatto che quanto riportato dall’arbitro e dall’assistente nei rispettivi rapporti non corrisponde a verità. Chiede, pertanto, la riduzione della squalifica del campo nonché la revoca o la riduzione dell’ammenda. La Commissione, esaminato il referto arbitrale e i supplementi allegati, sentiti nell’odierna riunione l’arbitro e l’assistente, che hanno confermato il contenuto delle proprie relazioni, rileva l’inattendibilità della tesi difensiva della reclamante, fondata su una rappresentazione dei fatti del tutto pretestuosa. La pur grave portata dell’accaduto rende necessaria tuttavia una adeguata riduzione della sanzione relativa alla squalifica del campo, tenuto conto del fatto che i deprecabili episodi non sono sfociati in fatti di violenza tali che potevano nuocere all’incolumità del direttore di gara e degli assistenti. Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo della società Asseminese e di ridurre la squalifica del campo ad una giornata di gara. Conferma nel resto. Dispone il non addebito della tassa reclamo.
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