COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N°30 DEL 13 FEBBRAIO 2003 – PUBBL. SU WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare G.S. VILLANOVATULO ( Campionato di 1^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 27 del 23.01.2003. Gara Ferrini Ca / Villanovatulo del 19.01.2003.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N°30 DEL 13 FEBBRAIO 2003 – PUBBL. SU WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare G.S. VILLANOVATULO ( Campionato di 1^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 27 del 23.01.2003. Gara Ferrini Ca / Villanovatulo del 19.01.2003. La reclamante chiede sia ridotta l’inibizione a svolgere ogni attività, ai sensi dell’art. 14 del C.G.S., fino al 19.03.2003, inflitta al dirigente Piras Massimiliano perché ritenuto responsabile, nelle funzioni di guardalinee di parte, di aver aggredito con la bandierina, colpendolo ad una spalla, il dirigente accompagnatore della squadra avversaria. Sostiene la società Villanovatulo che il proprio dirigente non avrebbe usato la bandierina con l’intento di colpire il dirigente della squadra avversaria, bensì per separare e difendere il proprio presidente dall’atteggiamento minaccioso assunto da alcuni dirigenti della società Ferrini. La Commissione, accertato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti, rileva che da un referto arbitrale tanto preciso quanto puntuale nel riportare i fatti per cui si procede, si evince chiaramente che il dirigente Piras Massimiliano ha colpito con la bandierina sulla spalla il dirigente della squadra avversaria cercando, strattonandolo, di ripetere l’azione violenta senza però riuscirvi per l’intervento dei giocatori delle due squadre. Tale ricostruzione dei fatti non può essere assolutamente disattesa eppertanto le allegazioni della reclamante non possono trovare accoglimento. Per tali motivi, ritenuto congruo il provvedimento adottato dal G.S., DELIBERA di respingere il reclamo. Dispone l’addebito della tassa.
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