COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N°30 DEL 13 FEBBRAIO 2003 – PUBBL. SU WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare A.S. VILLAPUTZU 86 ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 28 del 30.01.2003. Gara Su Planu / Villaputzu 86 del 26.01.2003.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N°30 DEL 13 FEBBRAIO 2003 – PUBBL. SU WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare A.S. VILLAPUTZU 86 ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 28 del 30.01.2003. Gara Su Planu / Villaputzu 86 del 26.01.2003. La reclamante chiede sia ridotta la squalifica a tre giornate di gara inflitta al giocatore Caruana Gennaro perché ritenuto responsabile di un fallo violento durante il gioco e, alla notifica dell’espulsione, di aver insultato il direttore di gara. Sostiene la società Villaputzu 86 che il proprio giocatore ha effettivamente commesso il fallo di gioco su un avversario ma nega che lo stesso abbia potuto esprimere giudizi nei confronti del direttore di gara che, a loro dire, sarebbero potuti essere pronunciati da altri giocatori che nel frattempo si erano avvicinati all’arbitro. La Commissione, letto il reclamo e rilevato che il rapporto arbitrale riferisce dai fatti per cui è reclamo in modo chiaro e circostanziato, ritenuto congruo il provvedimento adottato dal G.S., DELIBERA di rigettare il reclamo, disponendo l’incameramento della tassa.
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