COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°32 del 27 febbraio 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare G.S. ASSEMINI ( Campionato di Promozione ) Avverso regolarità della gara Assemini / Quartu 2000 del 06.02.2003.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°32 del 27 febbraio 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare G.S. ASSEMINI ( Campionato di Promozione ) Avverso regolarità della gara Assemini / Quartu 2000 del 06.02.2003. La reclamante chiede sia inflitta alla società Quartu 2000 la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe, con il risultato di 0 a 2, per avere fatto partecipare alla stessa un giocatore in posizione irregolare. Il G.S. Assemini sostiene che alla gara in oggetto ha preso parte, nelle file del Quartu 2000, il giocatore Mereu Salvatore, pur non avendone titolo perché squalificato per una giornata come da C.U. n° 29, pubblicato il 06.02.2003, lo stesso giorno dello svolgimento della gara. Nelle motivazioni la reclamante invoca l’art. 2, comma 6 del C.G.S. secondo il quale i Comunicati ufficiali. si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione. La Commissione, accertato che il G.S. Assemini ha proposto reclamo nei modi e nei termini previsti e preso atto che la Società Quartu 2000 non ha fatto pervenire controdeduzioni al riguardo, ritiene il reclamo non fondato. Contrariamente all’assunto difensivo, nel caso che qui interessa va applicato l’art. 17, comma 2 del C.G.S., il quale prevede che le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quella della pubblicazione del Comunicato Ufficiale, salvo quanto previsto dal comma 11 dello stesso articolo ( obbligo di comunicazione diretta agli interessati), e dall’art. 41, comma 2, del predetto Codice ( squalifica automatica per calciatori espulsi dal campo). Pertanto, rilevato che il Comunicato Ufficiale che riporta la squalifica del giocatore Mereu Salvatore è stato pubblicato lo stesso giorno della disputa della gara in oggetto, la Commissione ritiene che la società Quartu 2000 abbia fatto legittimamente partecipare alla gara stessa il Mereu e per tali motivi DELIBERA di respingere il reclamo. Dispone l’addebito della tassa.
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