COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°32 del 27 febbraio 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare S.S.R. SAN SPERATE ( Campionato di 1^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 30 del 13.02.2003. Gara San Sperate / Terralba del 09.02.2003.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°32 del 27 febbraio 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare S.S.R. SAN SPERATE ( Campionato di 1^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 30 del 13.02.2003. Gara San Sperate / Terralba del 09.02.2003. La S.S.R. San Sperate ha proposto reclamo avverso la squalifica per tre gare effettive inflitta al giocatore Soi Luca, perché, espulso per aver reagito ad un fallo di un avversario, alla notifica del provvedimento insultava il direttore di gara. La reclamante contesta l’entità della sanzione e ne domanda la riduzione, ritenendola eccessiva, in riferimento, peraltro, ad altro precedente del G.S. di questo Comitato. La Commissione ritiene, viceversa, che la gravità della reazione del giocatore, consistita nelle ingiurie rivolte al direttore di gara e conseguente all’atto di violenza posto in essere a danno di un avversario ( che determinò di per sé l’espulsione), sia meritevole di una adeguata sanzione, nella misura adottata dal G.S., che deve perciò essere confermata. Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di respingere il reclamo. Dispone l’addebito della tassa.
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