COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°32 del 27 febbraio 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare A.S.C. FULGOR SS ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 30 del 13.02.2003. Gara Fulgor SS / Sassari del 09.02.2003.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°32 del 27 febbraio 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare A.S.C. FULGOR SS ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 30 del 13.02.2003. Gara Fulgor SS / Sassari del 09.02.2003. Con ricorso del 19.02.2003 la società Fulgor SS ha proposto reclamo avverso la delibera con la quale il G.S. aveva squalificato il giocatore Nieddu Pietro per quattro giornate di gara “ per aver proferito, nei confronti del direttore di gara, gravi ingiurie e minacce dopo essere stato espulso per somma di ammonizioni”. A sostegno del reclamo la Fulgor SS assumeva che la sanzione era eccessiva e che il Nieddu si era limitato, nella sua qualità di capitano della squadra, a chiedere spiegazioni in ordine ad un rigore non concesso alla sua squadra. La Commissione ritiene che la sanzione sia giusta e debba essere integralmente confermata in quanto il giocatore non si è limitato ad insultare l’arbitro durante la gara ma ha reiterato il suo comportamento alla fine della stessa. Ciò non fosse sufficiente, nella valutazione dell’entità della sanzione, bisogna tenere presente che il Nieddu, capitano di squadra, era già stato espulso per somma di ammonizioni. Pertanto DELIBERA di confermare integralmente il provvedimento impugnato e dispone l’addebito della tassa di reclamo.
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