COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°32 del 27 febbraio 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalle Società – PGS PLUBIUM PLOAGHE e U.S. TZARAMONTE ( Campionato 3^ Categoria – Comitato provinciale di Sassari – ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 24 del 20.02.2003. Gara Plubium Ploaghe / Tzaramonte del 16.02.2003.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°32 del 27 febbraio 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalle Società - PGS PLUBIUM PLOAGHE e U.S. TZARAMONTE ( Campionato 3^ Categoria – Comitato provinciale di Sassari - ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 24 del 20.02.2003. Gara Plubium Ploaghe / Tzaramonte del 16.02.2003. Le reclamanti, con distinti ricorsi, chiedono la riduzione delle sanzioni inflitte ai propri giocatori Bartolozzi Giovanni ( Plubium) e Caddeo Andrea ( Tzaramonte), per tre gare il primo e per quattro gare il secondo. Il Giudice Sportivo infliggeva tali squalifiche con le seguenti motivazioni: 1) al Bartolozzi Giovanni per aver, a fine gara, mentre le squadre rientravano negli spogliatoi, spintonato e colpito con una manata al viso un avversario ( Caddeo Andrea) provocando la reazione di quest’ultimo che lo colpiva con una testata; 2) al Caddeo Andrea, perché, a fine gara, mentre le squadre rientravano negli spogliatoi spintonava e successivamente colpiva con una testata al viso un avversario ( Bartolozzi Giovanni ) causandogli fuoriuscita del sangue dal naso. Entrambe le società hanno contestato il referto arbitrale sostenendo, in buona sostanza, che l’arbitro non poteva aver visto i fatti per cui è reclamo, in quanto egli si trovava già all’interno dello spogliatoio. Circa l’occorso sostengono congiuntamente che si era trattato di un diverbio tra i due giocatori, sfociato, peraltro, in una lieve testata da parte del Caddeo mentre il Bartolozzi non si sarebbe reso responsabile di alcunchè. La Commissione, riuniti per connessione oggettiva e soggettiva i rispettivi reclami, rileva che dal chiaro e circostanziato referto arbitrale risulta che il direttore di gara, mentre le squadre rientravano negli spogliatoi, ha visto i giocatori Bartolozzi Giovanni e Caddeo Andrea spintonarsi a vicenda ed il primo colpire con una manata in faccia il secondo e quest’ultimo, reagendo, attingere il primo con una violenta testata in faccia che gli procurava perdita di sangue dalla bocca. Accertati i fatti nella loro gravità e ritenuti quindi congrui i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo, DELIBERA di respingere i reclami proposti e dispone doversi addebitare le tasse ad entrambe le reclamanti.
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