COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°33 del 6 marzo 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare Polisportiva VILLA SAN PIETRO (Campionato di 3^ Categoria) Avverso delibera del G.S. di cui al C.U. n°22 del 20.02.2003 – Comitato prov.le Cagliari

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°33 del 6 marzo 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare Polisportiva VILLA SAN PIETRO (Campionato di 3^ Categoria) Avverso delibera del G.S. di cui al C.U. n°22 del 20.02.2003 – Comitato prov.le Cagliari La Polisportiva Villa S.Pietro ha proposto reclamo avverso la delibera con la quale il G.S. aveva squalificato il giocatore Serra Giovanni per otto giornate di gara per “aver colpito l’arbitro con una manata, avergli rivolto frasi scurrili ed aver lanciato con violenza il pallone contro la panchina avversaria”; il tutto dopo essere stato espulso per essere venuto alle mani con un avversario. A sostegno del reclamo, la polisportiva Villa S.Pietro contestava integralmente il contenuto del rapporto del direttore di gara asserendo che le circostanze in esso affermate non erano vere. La Commissione ritiene che il reclamo non possa essere accolto in quanto il giocatore Serra si è reso responsabile di diversi fatti violenti, con la logica conseguenza che la squalifica per otto giornate di gara appare congrua e deve essere integralmente confermata. Per quanto riguarda la contestazione della veridicità delle circostanze descritte nel rapporto, questa Commissione ritiene che la stessa non possa essere presa in alcuna considerazione in quanto il documento è stato molto preciso nella descrizione dei fatti. Per questi motivi la Commissione DELIBERA di confermare integralmente il provvedimento impugnato e dispone l‘addebito della tassa.
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