COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°33 del 6 marzo 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare LA PALMA MONTEURPINU CRAS (Campionato di Promozione) Avverso delibera del G.S. di cui al C.U. n°32 del 27.02.2003
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°33 del 6 marzo 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT
Delibere della Commissione Disciplinare
LA PALMA MONTEURPINU CRAS (Campionato di Promozione)
Avverso delibera del G.S. di cui al C.U. n°32 del 27.02.2003
La società La Palma Monteurpinu Cras ha proposto reclamo avverso la squalifica per tre gare effettive inflitta, al giocatore Verderame Alessio, perché, espulso per fallo di gioco, protestava contro l’arbitro con espressioni triviali.
La reclamante contesta l’entità della sanzione, ritenendola eccessiva in relazione alla condotta del giocatore e ne domanda la riduzione.
La Commissione ritiene, viceversa, la misura della sanzione adeguata alla scomposta e triviale reazione del giocatore, conseguente al provvedimento di espulsione per fallo di gioco.
Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di respingere il reclamo, dispone l’addebito della tassa.
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