COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N°34 DEL 13 MARZO 2003 – PUBBL. SU WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare S.S. TAVOLARA ( Campionato di Eccellenza ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 31 del 20.02.2003. Gara Alghero / Tavolara del 16.02.2003.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N°34 DEL 13 MARZO 2003 – PUBBL. SU WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare S.S. TAVOLARA ( Campionato di Eccellenza ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 31 del 20.02.2003. Gara Alghero / Tavolara del 16.02.2003. La S.S. Tavolara Calcio ha proposto reclamo avverso il provvedimento, meglio specificato in epigrafe, con il quale il Giudice Sportivo aveva squalificato il giocatore Pitta Sebastiano a tutto il 30 giugno 2006, per aver colpito l’arbitro al petto con particolare violenza con entrambe le braccia tese e per averlo ingiuriato reiteratamente. A sostegno del reclamo, la società Tavolara non ha contestato la veridicità dei fatti addebitati al giocatore ma ha rilevato che la condotta di quest’ultimo, ancorchè scorretta e sicuramente riprovevole, non aveva avuto la connotazione della “inaudita violenza” ma di un semplice spintone che, tra l’altro, aveva lasciato in piedi il direttore di gara al quale non erano state accertate conseguenze di carattere oggettivo. Fatte queste premesse, la società reclamante ha chiesto una significativa riduzione della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo e, ad istruzione della domanda, l’acquisizione e la visione di una cassetta televisiva dell’emittente Sardegna 1, nonché l’audizione di alcuni testi non tesserati. La società ha allegato anche la copia di alcuni certificati medici e di alcune precedenti decisioni di organi federali su casi analoghi. Nel corso del procedimento sono stati sentiti l’arbitro, che ha confermato il suo rapporto, precisando che il giocatore aveva agito in preda ad un vero e proprio “raptus”, ed il Presidente della società che, assistito dal suo legale di fiducia, ha illustrato i motivi del reclamo. La Commissione Disciplinare ritiene preliminarmente che le richieste istruttorie della società ricorrente, dirette alla acquisizione ed alla visione di una cassetta televisiva ed alla audizione di alcuni testi, non possano essere accolte. L’articolo 31 comma a4 del C.G.S., infatti, che prevede i mezzi di prova ammissibili nei ricorsi avverso le sanzioni irrogate ai tesserati, consente al reclamante la possibilità della produzione di immagini televisive nel solo ed esclusivo caso in cui le stesse siano dirette a provare che il tesserato non ha commesso l’infrazione. Ipotesi evidentemente diversa da quella esaminata nel presente procedimento nel quale la Società reclamante ha ammesso che il suo tesserato ha commesso l’infrazione e ne contesta soltanto le modalità. Ugualmente non può trovare accoglimento la richiesta di audizione di testimoni che non è prevista dal citato articolo 31. Questo premesso, pur non sussistendo alcun dubbio che i fatti descritti dall’arbitro nel suo rapporto siano oggettivamente gravi e debbano essere severamente puniti, esiste invece un ragionevole dubbio sia sull’intenzionalità del giocatore di porre in essere una condotta violenta nei confronti dell’arbitro e diretta a cagionargli un danno, sia sulle conseguenze che a quest’ultimo sono derivate dal comportamento del primo. E’ infatti sicuramente condivisibile il motivo di reclamo proposto dalla società ricorrente per il quale “ secondo quanto accade normalmente” se il giocatore avesse voluto porre in essere un atto di violenza nei confronti del direttore di gara certamente lo avrebbe colpito con un pugno, forse con un calcio o con una gomitata, ma non certo con una spinta che, sia pur qualificata dalle braccia tese, lo ha lasciato in piedi, non lo ha fatto neanche barcollare e non gli ha impedito di raggiungere con i suoi mezzi lo spogliatoio dove i medici che lo hanno visitato non gli hanno accertato alcuna lesione o conseguenza di carattere oggettivo. Ciò non fosse sufficiente, le stesse affermazioni dell’arbitro rese in sede di audizione davanti a questa Commissione per le quali “il giocatore dopo essersi allontanato di qualche metro tornava indietro, quasi preso da un raptus e si dirigeva di corsa verso di me…”sembrano fare riferimento ad un gesto istintivo ed inconsulto di protesta piuttosto che un atto intenzionale violento o comunque idoneo ad esercitare violenza sul direttore di gara. Per le ragioni sopra indicate, tenuto anche conto del comportamento leale tenuto dal giocatore nel presente procedimento, nel quale ha ammesso pacificamente gli episodi contestati, del ravvedimento da lui dimostrato e del fatto che il gesto compiuto, pur violento, non ha cagionato lesioni nè ha comunque lasciato tracce di alcun genere, questa Commissione ritiene che tutti questi elementi, vagliati nel loro complesso, inducano a ritenere una valutazione di minor rigore del fatto contestato e giustifichino, di conseguenza, una riduzione della sanzione inflitta. Per questi motivi, DELIBERA di ridurre la squalifica al giocatore Pitta Sebastiano sino a tutto il 28 febbraio 2004. Dispone il non addebito della tassa.
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