COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N°34 DEL 13 MARZO 2003 – PUBBL. SU WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare F.C.MONTEPONI IGLESIAS ( Campionato di Eccellenza ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 31 del 20.02.2003. Gara Monteponi Iglesias / Ilvamaddalena del 16.02.2003.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N°34 DEL 13 MARZO 2003 – PUBBL. SU WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare F.C.MONTEPONI IGLESIAS ( Campionato di Eccellenza ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 31 del 20.02.2003. Gara Monteponi Iglesias / Ilvamaddalena del 16.02.2003. La F.C. Monteponi Iglesias ha proposto reclamo avverso i seguenti provvedimenti: 1) ammenda e diffida inflitte alla società Monteponi Iglesias per condotta sistematicamente ingiuriosa e minacciosa dei propri sostenitori nei confronti della terna arbitrale e dei giocatori, nel corso di tutta la gara ed in specie al termine della stessa, consistita anche nel lancio in campo di numerosi oggetti, fra cui bottiglie piene; 2) squalifica per sette gare effettive al giocatore Quaglieri Maurizio perché, alla notifica dell’espulsione di un compagno, tentava di impedire all’arbitro l’annotazione relativa con uno spintone ed una stretta al braccio, nel contempo rivolgendogli triviali insulti; 3) squalifica per cinque gare effettive al giocatore Piras Gabriele per atto di particolare violenza contro un avversario, consistito in un forte pugno al mento. La reclamante contesta gli addebiti ed in particolare rileva: 1) quanto al comportamento del pubblico, che lo stesso si limitò a manifestare il proprio dissenso verso un componente della panchina ospite e che il lancio di oggetti riguardò esclusivamente due bottigliette di plastica vuote, senza alcuna conseguenza; 2) quanto al comportamento del Quaglieri Maurizio, che egli manifestò semplicemente il proprio dissenso nei confronti del direttore di gara al momento dell’espulsione del proprio compagno Piras Gabriele e che nell’occasione egli si limitò a trattenere lo stesso arbitro per un braccio, senza porre in essere alcun atto violento; 3) quanto al Piras Gabriele la sua totale estraneità al fatto addebitatogli. Sostiene, in particolare, la reclamante, che risulta impossibile che lo stesso Piras, ragazzino del settore giovanile, di corporatura esile, possa aver colpito con un violento pugno al mento un giocatore molto più alto di lui, causandogli danni fisici, quando, peraltro, trovavasi ben distante da quella zona del campo. Per tali motivi, la società Monteponi Iglesias domanda la revoca della squalifica del Piras Gabriele, nonché la revoca della diffida inflitta alla Società. Domanda, inoltre, una equa riduzione della squalifica inflitta al giocatore Quaglieri Maurizio ed una riduzione dell’ammenda inflitta alla Società. La Commissione Disciplinare ha convocato a chiarimenti l’arbitro ed il suo assistente, i quali hanno confermato integralmente il referto ed il supplemento da essi rispettivamente redatti. In particolare, l’arbitro ha precisato che nel corso della protesta del Quaglieri Maurizio non fu attuato alcun atto di violenza a proprio danno, essendosi il calciatore limitato a dargli una lieve spinta per attirarne l’attenzione, quando protestò per l’espulsione del proprio compagno Piras Gabriele. Il direttore di gara ha anche precisato che i dirigenti della società Monteponi si adoperarono non poco per proteggere lo stesso arbitro ed i suoi assistenti dalle contestazioni del pubblico, che lanciò in campo alcune bottiglie piene e divelse la lamiera in plexiglas di protezione del tunnel che conduce agli spogliatoi. Quanto al Piras Gabriele, n° 16 della formazione della società Monteponi, sia il direttore di gara che l’assistente hanno confermato, senza esitazione, trattarsi dell’autore del pugno al mento sferrato a danno del giocatore avversario Usai Cristian. E’ infine comparso il presidente della F.C. Monteponi Iglesias, il quale ha confermato il reclamo. La Commissione, sulla scorta degli atti e delle precisazioni acquisite, rileva: a) quanto al comportamento del pubblico, che risultano pienamente provate le intemperanze consistite nel lancio di bottiglie e nel danneggiamento della struttura del campo di gioco, come sopra precisato, cosicché appare giustificata l’ammenda inflitta, da ritenere assorbente e congrua per quanto ascritto, mentre deve essere revocata la diffida, tenuto conto degli episodi sanzionati; b) quanto alla squalifica inflitta al giocatore Quaglieri Maurizio, che la stessa va adeguatamente ridotta, in quanto inquadrabile nell’ambito di una scomposta richiesta di spiegazioni rivolta al direttore di gara, priva di alcun elemento di violenza, pur se accompagnata da espressioni triviali; c) riguardo al comportamento posto in essere dal giocatore Piras Gabriele, che devono, viceversa, essere del tutto disattese le sterili argomentazioni proposte dalla reclamante, a fronte della inequivocabile individuazione del responsabile dell’atto di violenza fornita dall’arbitro e dal suo assistente. La modalità e la dinamica dell’atto ( forte pugno sferrato sul mento di un avversario, che ne determinò la perdita di sensi ed il ricovero, a fine gara, presso il locale Ospedale, mentre il gioco si svolgeva in altra parte del campo) appaiono di tale violenza e gravità da far ritenere, anzi, la sanzione adottata dal G.S., inadeguata, tanto da meritare un inasprimento per quanto consentito a questa Commissione dall’art. 32, n° 3 del Nuovo C.G.S.. Per i suesposti motivi, la Commissione DELIBERA: 1) di accogliere il reclamo, limitatamente alla diffida, che revoca, nonché alla squalifica del giocatore Quaglieri Maurizio, che riduce a tre giornate effettive; 2) di respingere il reclamo nel resto e di infliggere al giocatore Piras Gabriele la squalifica per otto giornate effettive; 3) di disporre il non addebito della tassa.
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