COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N°34 DEL 13 MARZO 2003 – PUBBL. SU WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare SPORTING BADESI ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato provinciale di Sassari – ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 25 del 26.02.2003. Gara Sporting Badesi / Sorso 2000 del 23.02.2003.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N°34 DEL 13 MARZO 2003 – PUBBL. SU WWW.FIGC-SARDEGNA.IT
Delibere della Commissione Disciplinare
SPORTING BADESI ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato provinciale di Sassari - )
Avverso delibera G.S. C.U. n° 25 del 26.02.2003.
Gara Sporting Badesi / Sorso 2000 del 23.02.2003.
La società Sporting Badesi propone reclamo avverso i provvedimenti del G.S. del Comitato Provinciale di Sassari, pubblicati sul C.U. emarginato, in forza dei quali sono stati sanzionati la società e i seguenti tesserati:
1) Deiana Mario, squalificato per quattro gare, perché, espulso per aver contestato una decisione dell’arbitro, calciava il pallone contro il medesimo senza colpirlo. All’atto della notifica dell’espulsione, il Deiana strappava dalle mani del direttore di gara il cartellino rosso, apostrofandolo con epiteti scurrili altamente offensivi;
2) Baiardo Carlo, squalificato per quattro gare, perché, a fine gara, si avvicinava all’arbitro per chiedere chiarimenti sull’andamento della stessa e, non avendo avuto soddisfazione, toltasi la maglia, lo insultava e minacciava;
3) Muzzigoni Giovanni Paolo e Stangoni Mario Piero, dirigenti, inibiti rispettivamente sino al 23 marzo 2003 e al 16 marzo 2003, per avere, il primo, impegnato con funzioni di assistente di parte, offeso con frasi scurrili l’arbitro e minacciato il medesimo brandendo l’asta della bandierina ed il secondo, per aver imputato all’arbitro la colpa della situazione di caos creatasi in campo a fine partita;
4) Ammenda di Euro 103.00 perché, durante lo svolgimento della gara, uno spettatore, entrato nel terreno di gioco attraverso alcuni varchi presenti nella rete di recinzione, indirizzava insulti e minacce all’arbitro senza che i dirigenti locali intervenissero per allontanarlo e perché, al termine della stessa gara, dai cancelli e dai varchi della rete entravano in campo altri spettatori, uno dei quali, di notevole mole fisica, riusciva a superare la barriera dei calciatori ospiti che proteggevano l’arbitro e a colpire quest’ultimo con un forte schiaffo alla nuca.
La reclamante chiede una riduzione delle sanzioni sopra indicate, sostenendo che la relazione arbitrale non risponde all’effettivo svolgersi dei fatti oggetto del referto e, in particolare, tende ad offrire una rappresentazione peggiorativa sia dei gesti sia delle espressioni verbali dei sanzionati, aumentandone in maniera sproporzionata ed artificiosa le rispettive responsabilità. Con riferimento agli accadimenti che hanno visto, durante ed a fine gara, la presenza di sconosciuti all’interno del terreno di gioco, la reclamante minimizza gli episodi asserendo che in un caso uno sconosciuto spettatore si sia limitato ad indirizzare insulti all’arbitro e nell’altro uno spettatore abbia colpito il direttore di gara con una pacca sulla spalla e non con un forte schiaffo.
La Commissione, esaminati gli atti rileva preliminarmente che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 41, comma 3, lett.b) del Nuovo C.G.S., non sono impugnabili i provvedimenti di inibizione per i dirigenti fino ad un mese.
Nel merito, fa propria nella sua integrità la circostanziata relazione degli accadimenti presente nel referto dal direttore di gara, che vanamente l’odierna reclamante si sforza dii contestare mediante assunti difensivi privi di assoluta e provata attendibilità, originati unicamente da mero interesse di parte.
Ritenuta provata, pertanto, la responsabilità dei sanzionati in ordine alle infrazioni loro contestate, la Commissione giudica legittimamente motivati i provvedimenti per i quali è reclamo.
Per quanto attiene all’entità delle sanzioni inflitte, giudica congrue le squalifiche per quattro giornate di gara irrogate ai giocatori Deiana Mario e Baiardo Carlo.
Altrettanto congrua risulta essere la sanzione pecuniaria. Infatti è di tutta evidenza che estranei siano entrati all’interno del terreno di gioco e che, al termine della gara, gli stessi abbiano attorniato l’arbitro ed uno di questi, rimasto sconosciuto, lo abbia colpito con un forte schiaffo alla nuca.
Per questi motivi, la Commissione DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo proposto avverso l’inibizione dei dirigenti Muzzigoni Gian Paolo e Stangoni Mario Piero e di confermare nel resto il provvedimento impugnato.
Dispone l’addebito della tassa reclamo.
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