COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°35 del 20 marzo 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare S.C. OZIERESE ( Campionato di Promozione ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 34 del 13.03.2003. Gara P.M. Golfo Aranci / Ozierese del 09.03.2003.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°35 del 20 marzo 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare S.C. OZIERESE ( Campionato di Promozione ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 34 del 13.03.2003. Gara P.M. Golfo Aranci / Ozierese del 09.03.2003. La Società Ozierese ha proposto reclamo avverso la squalifica per tre giornate inflitta al giocatore Demontis Giuseppe, ritenuto responsabile di aver provocato nel corso della gara ripetutamente i sostenitori della squadra avversaria con gesti derisori ed osceni. La ricorrente lamenta che l’infrazione sia stata rilevata da persona a lei sconosciuta e sostiene che il giocatore durante la gara ha tenuto un normale e regolare comportamento, come numerose persone possono testimoniare e visto che la stessa terna arbitrale nulla ha rilevato in merito. Chiede, pertanto, la revoca della squalifica. La Commissione, sulla scorta degli atti acquisiti, ritiene che il ricorso non possa essere accolto. La squalifica è stata adottata sulla base della relazione presentata dall’osservatore arbitrale della gara, persona legittimata a segnalare con apposito rapporto fatti o incidenti di una certa gravità dei quali siano stati protagonisti anche giocatori e non rilevati dal direttore di gara, così come previsto dalla regola n° 5 del Regolamento del Calcio. Peraltro il comportamento del Demontis, descritto dettagliatamente con puntualità, appare grave anche in relazione alle possibili conseguenze che avrebbe potuto creare come reazione del pubblico. Per tali motivi la Commissione DELIBERA di respingere il reclamo. Dispone l’addebito della tassa.
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