COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°38 del 10 aprile 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare U.S. BRUNELLESE ( Campionato di 1^ Categoria ) Avverso il risultato della gara Bosa / Brunellese del 16.03.2003.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°38 del 10 aprile 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare U.S. BRUNELLESE ( Campionato di 1^ Categoria ) Avverso il risultato della gara Bosa / Brunellese del 16.03.2003. La reclamante chiede sia inflitta alla società Bosa la punizione sportiva della perdita della gara in oggetto per essersi resa responsabile di aver fatto partecipare alla stessa un giocatore in posizione irregolare. La U.S. Brunellese sostiene che alla gara ha preso parte, nelle file del Bosa, il giocatore Ledda Tullio nato il 21.01.1988, pur non avendone titolo per non aver compiuto i 16 anni e non essere in possesso dell’attestato di maturità agonistica. La Commissione, - accertato che la reclamante ha provveduto a trasmettere alla controparte copia del reclamo a mezzo di lettera raccomandata, allegando la ricevuta della stessa al ricorso; - verificati gli atti ufficiali in possesso del Comitato Regionale; - rilevato che dagli atti del Comitato non risulta depositato alcun certificato di maturità agonistica intestato al giocatore Ledda Tullio e conseguentemente non risulta rilasciata al predetto dall’organo federale alcuna autorizzazione a partecipare all’attività agonistica; - rilevato, altresì, che alle gare di 1^ Categoria possono partecipare i calciatori giovani che abbiano compiuto il 15° anno di età solo se provvisti di autorizzazione rilasciata dal Comitato Regionale nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.; - considerato, pertanto, che il giocatore Ledda ha partecipato all’incontro senza averne diritto; DELIBERA, in accoglimento del reclamo della società Brunellese, di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara per 0 a 2 alla società Bosa e dispone il non addebito della tassa reclamo.
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