COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°41 del 02. 05. 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GARA DEL 27/04/2003 BARBAGIA – CUGLIERI

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°41 del 02. 05. 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GARA DEL 27/04/2003 BARBAGIA - CUGLIERI Il Giudice Sportivo, -letto il referto dell'arbitro e rilevato: -che al 12' del 2° tempo il giocatore della Soc. Barbagia Belvì Ghiani Marco veniva espulso per insulti all'arbitro, reiterati dopo la notifica del provvedimento; -che lo stesso Ghiani accennava ad uscire e poi tornava indietro e dava una spinta violenta e volontaria al capitano della sua squadra, che colpiva con la testa il naso dell'arbitro causandogli una abbondante emorragia e uno stato confusionale; -che la spinta del Ghiani al suo capitano è stata data col preciso intento di colpire l'arbitro; -che le condizioni fisiche non consentivano all'arbitro di proseguire la gara; DELIBERA di infliggere alla società Barbagia Belvì la sanzione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 a 2 a favore della società Cuglieri e di squalificare il giocatore Ghiani Marco (Barbagia Belvì) fino al 30.04.2005.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it