COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°41 del 02. 05. 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare CSEN SASSARI ( Campionato regionale di Calcio a Cinque – Serie C1) Avverso posizione irregolare calciatore Lubino Riccardo Gara CSEN Sassari / Calcetto Elmas del 05.04.2003.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°41 del 02. 05. 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare CSEN SASSARI ( Campionato regionale di Calcio a Cinque – Serie C1) Avverso posizione irregolare calciatore Lubino Riccardo Gara CSEN Sassari / Calcetto Elmas del 05.04.2003. La reclamante ha richiesto l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara a carico della società Calcetto Elmas per avere detta società incluso nell’elenco dei propri tesserati partecipanti all’incontro il calciatore Lubino Riccardo, ancora infrasedicenne alla data della disputa dell’incontro e sprovvisto dell’attestato di maturità agonistica. La Commissione, letti gli atti ufficiali ed accertato che il calciatore Lubino Riccardo ha preso parte alla gara in epigrafe, benchè sprovvisto dell’autorizzazione di cui all’art. 34 delle N.O.I.F., DELIBERA di infliggere la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 2 a carico della società Calcetto Elmas e dispone il non addebito della tassa
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