COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°41 del 02. 05. 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare U.S. TZARAMONTE ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Sassari – ) Avverso il risultato della gara Estudiantes / Tzaramonte del 13.04.2003.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°41 del 02. 05. 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare U.S. TZARAMONTE ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Sassari - ) Avverso il risultato della gara Estudiantes / Tzaramonte del 13.04.2003. La U.S. Tzaramonte ha proposto rituale reclamo avverso il risultato della gara in epigrafe, sostenendo che ad essa hanno preso parte, nella formazione dell’Estudiantes, i giocatori Corazza Daniele ( col n° 4) e Pani Gesuino ( col n° 11), in posizione irregolare e senza che ne avessero titolo, in quanto squalificati, rispettivamente per tre gare e per quattro gare gare, come da C.U. n° 32, del 16.04.2003 ( sanzioni riportate a seguito della gara Robur Sennori / Estudiantes del 06.04.2003). La reclamante domanda pertanto l’applicazione della sanzione sportiva della perdita dell’incontro, col risultato di 0 a 2 a carico della società Estudiantes, ai sensi degli art.li 12, n° 5, lett.a) e 41 del Nuovo C.G.S. La società Estudiantes non ha fatto pervenire controdeduzioni. La Commissione, - esaminati gli atti ufficiali e rilevato il fondamento del reclamo, per avere i predetti giocatori Corazza Daniele e Pani Gesuino preso parte alla gara in epigrafe, del 13.04.2003, senza che ne avessero titolo, perché squalificati, come da C.U. n° 32 del 16.04.2003; - rilevato altresì che le sanzioni suddette, per quanto pubblicate successivamente alla disputa dell’incontro, conseguivano automaticamente dalle espulsioni, ai sensi dell’art. 41, n° 2 del Nuovo C.G.S., DELIBERA: 1) di accogliere il reclamo e di infliggere alla società Estudiantes la sanzione sportiva della perdita dell’incontro, col risultato di 0 a 2; 2) di infliggere ai giocatori Corazza Daniele e Pani Gesuino una ulteriore giornata di squalifica. Dispone il non addebito della tassa.
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